Cassazione Civile, Ordinanza n. 08426/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012 su un immobile concesso in locazione finanziaria e poi risolto, senza riconsegna del bene. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto che, in difetto di riconsegna, il soggetto passivo d’imposta restasse l’utilizzatore del bene, valorizzando anche una norma successiva in materia di TASI (art. 1, comma 672, l. n. 147/2013) e le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione IMU. Il Comune ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della motivazione; 2) violazione delle norme sull’IMU, sulla TASI e sui criteri di interpretazione delle leggi, sostenendo che la disciplina TASI non sia estensibile all’IMU e che, risolto il leasing, il soggetto passivo debba essere il proprietario/concedente; 3) ulteriore violazione delle norme sull’IMU e sul possesso, insistendo sull’assenza di ultrattività contrattuale rilevante ai fini impositivi e sulla diversa ratio tra IMU e TASI; 4) violazione delle norme sull’IMU e sul potere regolamentare comunale, deducendo che le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione non hanno valore vincolante né possono contraddire la disciplina primaria; 5) violazione delle norme sull’IMU per avere la CTR attribuito rilievo al comportamento concludente della contribuente, che aveva presentato la dichiarazione e versato l’acconto come soggetto passivo.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito non sia apparente, perché consente di comprendere la ratio decidendi. Accoglie invece il secondo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo il quinto, e afferma il principio secondo cui, in materia di IMU, il soggetto passivo nel leasing finanziario è l’utilizzatore sin dalla stipula e fino alla scadenza o alla risoluzione del contratto; la norma sopravvenuta sulla TASI non ha valore interpretativo della previgente disciplina IMU, anche per la diversa natura dei tributi e per la salvezza espressa della disciplina IMU. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude la nullità perché la motivazione era intelligibile
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro costituzionale della motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e della relativa motivazione
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
indica i vizi denunciati con i motivi di ricorso
l. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3
richiamata quale parametro in tema di interpretazione e chiarezza delle norme tributarie
disp. prel. c.c., artt. 11, 12 e 14
richiamati per sostenere il divieto di analogia e i criteri interpretativi
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
norma in tema di TASI; la Corte afferma che non ha contenuto interpretativo della previgente disciplina IMU e non è estensibile ad essa
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703
richiamata come disposizione che salvaguarda la disciplina IMU
d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in l. n. 214 del 2011
norma relativa all’IMU richiamata dal ricorrente per individuare il presupposto impositivo
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2
richiamato quale base del presupposto IMU, correlato al possesso degli immobili
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1
la Corte ne offre l’interpretazione decisiva: nel leasing finanziario l’obbligazione tributaria grava sull’utilizzatore dalla stipula e cessa con scadenza o risoluzione del contratto
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
richiamato per il presupposto del possesso e per il confronto con l’IMU
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
richiamato nel secondo motivo in tema di soggetto passivo d’imposta
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1
richiamato per contestare il valore delle istruzioni ministeriali rispetto alla fonte primaria
artt. 1140 e 1142 c.c.
richiamati per sostenere che la detenzione/possesso non può essere confusa ai fini del tributo
l. n. 160 del 2019, art. 1, commi 738 ss.
richiamata come conferma della continuità dell’assetto normativo: il locatario è soggetto passivo della nuova IMU per tutta la durata del contratto
art. 1, comma 740, l. n. 160 del 2019
il presupposto della nuova IMU resta il possesso di immobili
art. 1, comma 743, l. n. 160 del 2019
conferma che il locatario in leasing è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto
Massime di principio
- In materia di IMU dovuta su beni concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla stipula del contratto e fino alla sua scadenza o risoluzione; la successiva mancanza di riconsegna del bene non sposta, di per sé, il tributo sul proprietario/concedente.
- La disciplina sopravvenuta introdotta per la TASI non può essere utilizzata come criterio interpretativo della previgente disciplina IMU quando il legislatore abbia espressamente salvaguardato quest’ultima e i tributi abbiano natura e presupposti impositivi differenti.
- Le istruzioni ministeriali sulla compilazione della dichiarazione tributaria non hanno valore vincolante né possono derogare alla fonte primaria o orientarne in modo decisivo l’interpretazione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre tale vizio se la ratio decidendi è percepibile e controllabile.
- Il contrasto interpretativo iniziale su una norma tributaria non impedisce alla Corte di dare continuità all’orientamento ormai consolidato, valorizzando la funzione sistematica della disposizione e la coerenza con la disciplina successiva confermativa.
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