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Sentenza

Sentenza n. 9268/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Mosca, del 05/09/2023, notificato il 08/09/2023, con il quale è stato annullato il visto di ingresso per studio della sig.ra Daria Aleshina, rilasciato il 02/08/2023 e valido dal 08/09/2023 al 21/09/2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto del Consolato Generale d'Italia in Mosca n. 10/2023 del 13 dicembre 2023, con il quale è stato confermato l'atto di annullamento – emesso in data 8 settembre 2023 – del visto di ingresso in Italia per motivi di studio n. ITA042940916, rilasciato il 2 agosto 2023 alla sig.ra Daria Aleshina; e per il risarcimento del danno che fosse prodotto dalla persistente condotta antigiuridica del predetto Consolato, in quanto fonte di lesione dell’interesse legittimo della ricorrente al rilascio dell’atto ingiustamente annullato, in presenza di tutti i relativi presupposti, con conseguente, possibile scadenza dei termini ultimi per ottenere l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in “Mechanical Engineering for Sustainability”, di durata biennale, con preiscrizione già avvenuta presso l’Università degli Studi di Firenze.

Giustizia amministrativa202312733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento consolare di un visto di ingresso per motivi di studio e successivo decreto di conferma dell'annullamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'annullamento, disposto dal Consolato Generale d'Italia in Mosca, del visto di ingresso per studio precedentemente rilasciato e, con motivi aggiunti, il successivo decreto consolare che aveva confermato tale annullamento. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta asseritamente antigiuridica dell'Amministrazione, deducendo la lesione dell'interesse legittimo al mantenimento del visto e il rischio di perdere i termini per l'immatricolazione a un corso di laurea magistrale presso un'università italiana. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che l'Amministrazione aveva rilasciato un nuovo visto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese della resistente. L'Amministrazione ha invece chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il nuovo visto non è stato rilasciato nell'ambito di un riesame dell'originario annullamento, né per effetto della sua revoca o dell'annullamento d'ufficio, ma a seguito di una nuova istanza e di un autonomo procedimento istruttorio, nel quale sono stati superati i motivi ostativi comunicati con due preavvisi di rigetto. Si è quindi formato un nuovo assetto del rapporto amministrativo, incompatibile con la permanenza dell'interesse all'annullamento di atti ormai privi di effetti. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il nuovo rilascio non costituiva pieno riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata né integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale nel medesimo procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; la norma è stata applicata perché gli atti impugnati erano divenuti inefficaci a seguito del rilascio di un nuovo visto mediante un autonomo procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento impugnato cessa di produrre effetti perché superato da un successivo provvedimento adottato all'esito di una nuova istanza e di un autonomo procedimento amministrativo.
  • Il rilascio di un nuovo titolo amministrativo non determina cessazione della materia del contendere se non costituisce revoca, annullamento d'ufficio o riesame dell'atto impugnato e non comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio; l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando il mutamento sopravvenuto dell'assetto amministrativo rende inutile la decisione sul provvedimento impugnato, senza riconoscimento della fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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