Cassazione Penale, Sentenza n. 1940/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione (art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.). Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale su elementi generici: la gravità dei reati commessi nel 2013 e informative di polizia non circostanziate che parlerebbero di una 'contiguità' con ambienti mafiosi, nonostante l'assoluzione per il reato associativo (art. 416 bis). Si deduceva inoltre che la professione di innocenza e riferimenti indiziari non specificati non possono costituire prova della persistenza della pericolosità né giustificare la misura di sicurezza della libertà vigilata
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. 1) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto insufficiente e apparente la motivazione del Tribunale circa l'attualità della pericolosità sociale: mancava l'indicazione di concreti elementi di fatto a sostegno della contiguità con ambienti malavitosi e non è stata considerata adeguatamente la precedente pronuncia della Corte di legittimità (sent. sez. 1, n. 91/2023) che aveva escluso la pericolosità sociale ai fini di una misura di prevenzione. La Corte ha richiamato che il giudizio di attualità deve fondarsi su una valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto dei fatti successivi e del comportamento durante e dopo l'espiazione della pena, e che motivazioni generiche o apodittiche configurano vizio di motivazione clinicamente rilevante
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione per vizio di motivazione: consente la censura per motivazione insufficiente, contraddittoria o manifestamente illogica
art. 133 cod. pen.
Gli indici di pericolosità sociale indicati nei primi due commi devono essere valutati globalmente; il giudice deve considerare gravità del fatto, fatti successivi e condotta durante e dopo la pena per valutare l'attualità della pericolosità
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di stampo mafioso; la sentenza ricorda che un'accertata assoluzione per tale reato incide sulla valutazione della contiguità associativa e non può essere aggirata con generiche informative
art. 629 e art. 628 comma 2 n.3 cod. pen. (reati di riferimento)
art. 629; art. 628 c.2 n.3 cod. pen.
La gravità dei reati commessi costituisce elemento rilevante ma non determinante da solo per l'accertamento della pericolosità attuale; occorre collegare fatti successivi e condotta dell'interessato
Giurisprudenza richiamata (es. Sez.1 n. 91/2023; Sez.1 n. 1027/2018)
sentenza sez. 1, n. 91 del 18/01/2023; Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018
La Corte ha richiamato precedenti orientamenti sulla necessità di motivazione concreta e sull'inderogabile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale; in particolare la pronuncia n.91/2023, che aveva escluso la pericolosità per finalità di prevenzione, è elemento da considerare e confrontare nel nuovo giudizio
Massime di principio
- Per disporre o confermare una misura di sicurezza personale occorre accertare non solo la gravità del reato passato ma la pericolosità sociale attuale con elementi concreti e circostanziati
- Informative di polizia e indizi devono essere specificati: il giudice deve indicare la natura delle informazioni e la valenza probatoria che si intende attribuire loro
- La professione di innocenza dell'imputato non è di per sé indice sufficiente di pericolosità sociale
- Un'accertata assoluzione per reato associativo (art. 416-bis) incide sulla valutazione della contiguità con organizzazioni mafiose e non può essere elusa da affermazioni generiche
- La motivazione deve evitare argomentazioni apodittiche o tautologiche; la loro presenza integra vizio che legittima l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
- In caso di dubbio o di motivazione generica, la Corte tende ad annullare e rinviare perché il giudice di merito riformuli la valutazione alla luce degli indici di cui all'art.133 c.p. e delle precedenti pronunce rilevanti
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