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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18427/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 (capo 19), sostenendo che le cessioni contestate erano limitate nel numero e nel tempo (gennaio-febbraio 2020) e configurabili come semplici rapporti di compravendita anziché adesione stabile a un'associazione; 2) l'erronea interpretazione delle intercettazioni, ritenute ambigue e suscettibili di spiegazioni alternative; 3) l'ingiustificata sussistenza delle esigenze cautelari e l'inosservanza dell'onere del giudice di valutare la possibilità di misure meno afflittive, posto che i fatti erano isolati e risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di ricorso riproponessero valutazioni già affrontate dal giudice del riesame e non evidenziassero vizi di motivazione manifesti o violazioni di norme tali da giustificare il sindacato di legittimità. Sul profilo della gravità indiziaria la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva rilevato più reati fine riconducibili al Fico, i suoi rapporti non solo con il vertice ma anche con altri partecipi (es. consegne tramite Salvatore Rimedio e coinvolgimento di Nicolina Ciaravetta), la sua funzione di fornitore stabile e la previsione di forniture ricorrenti. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta adeguata la custodia intramuraria in ragione della professionalità della condotta, dei quantitativi, della negativa personalità e dei precedenti dell'indagato, nonché del rischio di mantenimento dei contatti con gli ambienti criminali. A seguito dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni del giudice del riesame: in sede di cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove, ma solo il controllo di eventuali violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 74, D.P.R. n. 309/1990

    Contestato il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti; la sentenza interpreta i fatti come partecipazione ad un sodalizio, sulla base della pluralità di reati fine, della stabilità dei rapporti e della funzione stabile del ricorrente come fornitore.

  • art. 73, D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione ai singoli reati di traffico di stupefacenti (reati 'fine') che concorrono a delineare la gravità indiziaria per l'associazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 la custodia intramuraria è generalmente adeguata, salvo elementi che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze e l'adeguatezza della custodia.

  • art. 273 e art. 274, cod. proc. pen.

    Richiamati i principi relativi ai gravi indizi di colpevolezza (art. 273) e alle esigenze cautelari (art. 274); la Corte sottolinea che la mancata sussistenza di tali presupposti può essere rilevata in cassazione solo se emergono vizi di legge o manifesta illogicità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8, D.L. n. 198/2022

    Norme processuali che hanno disciplinato la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; rilevate come contesto procedurale e rispettate nel procedimento.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria equitativamente fissata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei fatti o delle intercettazioni già valutate dal giudice di merito; occorre dimostrare vizi di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Per l'integrazione del reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 è rilevante la pluralità e la ripetitività di cessioni, la stabilità dei rapporti con il sodalizio e la funzione continuativa (es. fornitore abituale), nonché contatti con più partecipi, anche se le singole cessioni sono temporaneamente circoscritte.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere fondata su elementi quali la professionalità della condotta criminosa, i quantitativi commercializzati, la posizione e i precedenti dell'indagato e il rischio di persistenza dei rapporti con l'ambiente criminale; la mera lontananza temporale dei fatti non esclude automaticamente la necessità della misura quando tali elementi siano provati.
  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro complesso e alla luce di altri elementi probatori: affermazioni ritenute ambigue dalla difesa possono essere ritenute chiare e univoche dal giudice se integrate da riscontri fattuali.
  • Nel ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari, è strategico contestare specifici vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione piuttosto che proporre una nuova ricostruzione dei fatti.

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