Cassazione Penale, Sentenza n. 25102/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato, ritenendo la misura non più compatibile con il suo comportamento: durante la prova erano emersi fatti di reato in materia di stupefacenti, in particolare condotte di detenzione e cessione di droga accertate in due distinti procedimenti, con arresto in flagranza, applicazione di arresti domiciliari e successiva custodia cautelare in carcere. Il Tribunale aveva anche escluso la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, valorizzando il pericolo di recidiva e l'incapacità del soggetto di rispettare prescrizioni limitative. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del procedimento per omessa notifica dell'ordinanza di revoca al condannato e dell'ordine di esecuzione al difensore, sostenendo che ciò avesse impedito l'esercizio del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, perché il giudice avrebbe trasposto automaticamente le ragioni della revoca dell'affidamento nel diniego della detenzione domiciliare, senza autonoma valutazione dei presupposti di quest'ultima; 3) ulteriore vizio motivazionale per non avere considerato, ai fini dell'idoneità della misura domiciliare, che in entrambi i procedimenti cautelari il ricorrente aveva fruito degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che versava in gravi condizioni di salute, peggiorate e tali da renderlo invalido.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché eventuali vizi relativi all'ordine di esecuzione non incidevano sulla legittimità del provvedimento impugnato, essendo questioni del giudice dell'esecuzione, mentre l'omessa notifica dell'ordinanza di revoca integrava una nullità a regime intermedio comunque sanata, poiché il difensore aveva tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento, realizzandone lo scopo difensivo. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che la revoca dell'affidamento in prova non è automatica per la mera commissione di reati o violazioni prescrittive, ma richiede una valutazione del giudice sulla concreta incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della prova; nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta logica ed esauriente, perché fondata su reiterate condotte delittuose in costanza di misura, su una violazione delle prescrizioni e su un giudizio di pericolosità e inidoneità sia dell'affidamento sia della detenzione domiciliare. La Corte ha aggiunto che le allegazioni sulle condizioni di salute non erano state adeguatamente documentate né dimostrate come incompatibili con il regime carcerario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 127 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare vizi del procedimento e della notifica dell'ordinanza.
art. 128 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità derivante dalla mancata notifica dei provvedimenti.
art. 178, lett. c), c.p.p.
Invocato come norma sulla nullità per violazione del diritto di difesa.
art. 179 c.p.p.
Richiamato a sostegno della dedotta nullità del procedimento.
art. 183 c.p.p.
La Corte lo applica per ritenere sanata la nullità a regime intermedio per raggiungimento dello scopo, essendo stato comunque proposto tempestivo ricorso dal difensore.
art. 655 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'ordine di esecuzione.
art. 666 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento di sorveglianza e alle relative garanzie difensive.
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
La Corte richiama la norma per affermare che la detenzione domiciliare richiede una valutazione autonoma dei presupposti, ma nel caso concreto il diniego è adeguatamente motivato dal giudice di sorveglianza sulla base della pericolosità e del pericolo di recidiva.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Costituisce il reato-fatto valorizzato dal Tribunale di sorveglianza come indice di incompatibilità con la misura alternativa e di elevata pericolosità del condannato.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato nella clausola finale di anonimizzazione del provvedimento.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non discende automaticamente dalla mera commissione di un reato o da qualsiasi violazione delle prescrizioni: il giudice deve verificare e motivare se la condotta sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della misura.
- Ai fini della revoca della misura alternativa, è sufficiente una motivazione logica ed esauriente che colleghi le violazioni accertate, la reiterazione delle condotte e il giudizio di pericolosità alla perdita di affidabilità del soggetto rispetto al programma trattamentale.
- La detenzione domiciliare, pur avendo presupposti propri, può essere negata quando il giudice accerti un elevato rischio di recidiva e una marcata incapacità del condannato di rispettare prescrizioni limitative della libertà, purché il diniego sia sorretto da motivazione autonoma e non meramente apodittica.
- Le doglianze sulla mancata notifica dell'ordinanza di revoca non determinano necessariamente invalidità del provvedimento quando il difensore abbia comunque potuto impugnarlo tempestivamente, realizzando lo scopo dell'atto e sanando la nullità a regime intermedio.
- Le condizioni di salute del condannato, per incidere sull'idoneità del regime carcerario o domiciliare, devono essere allegate e documentate in modo specifico; la mera deduzione difensiva non è sufficiente a scalfire una motivazione fondata sulla pericolosità concreta.
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