Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici, già destinatari della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 durante la frequenza delle scuole di specializzazione, hanno convenuto lo Stato chiedendo: in via principale, il risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive europee sulla formazione specialistica, quantificato nella differenza tra quanto effettivamente percepito (Euro 11.103 annui) e la remunerazione successivamente introdotta (Euro 25.000 annui) con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, oltre ai contributi previdenziali; in via subordinata, un equo indennizzo per arricchimento senza causa; in via ulteriormente subordinata, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999. In cassazione hanno dedotto la violazione delle norme europee e nazionali sulla formazione specialistica, sostenendo che la direttiva 93/16/CEE avesse natura innovativa o comunque imponesse il completamento del recepimento con il d.lgs. n. 368 del 1999 anche quanto a retribuzione e previdenza; hanno inoltre censurato il rigetto delle questioni di costituzionalità e del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, insistendo sul diritto alla copertura previdenziale e sulla disparità di trattamento rispetto ai medici specializzandi assoggettati alla disciplina più favorevole dal 2006-2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito il ricorso successivo al principale e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto consolidato l’orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha portata innovativa, ma è meramente compilativa; l’obbligo europeo di garantire un’adeguata remunerazione era stato già adempiuto dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999, entrato in vigore per la disciplina economica solo dall’anno accademico 2006-2007, è espressione di discrezionalità legislativa interna e non di un obbligo eurounitario. Conseguentemente, non sussistono né un inadempimento comunitario né un vizio di costituzionalità per disparità di trattamento o per mancata previsione retroattiva della disciplina previdenziale; non ricorrono neppure i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Spese non liquidate per l’indefensio delle amministrazioni intimate; disposto inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
ha dato attuazione alle direttive europee precedenti riconoscendo ai medici specializzandi una borsa di studio ritenuta sufficiente a integrare l’adeguata remunerazione imposta dal diritto UE
artt. 39, 41 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999
disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e la copertura previdenziale, ma la loro operatività economica è stata differita al 2006-2007; tale differimento rientra nella discrezionalità legislativa nazionale
art. 1, comma 300, l. n. 266 del 2005
ha reso applicabili gli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999 a decorrere dall’anno accademico 2006-2007
direttiva 75/362/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, imponeva un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
insieme alle altre direttive richiamate, imponeva un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto nell’allegato il requisito della adeguata remunerazione; l’obbligo di recepimento decorre dalla sua scadenza
direttiva 93/16/CEE
non ha portata innovativa, ma è un testo di coordinamento e codificazione delle direttive precedenti, senza nuovi obblighi sulla misura della remunerazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione di legge nei primi motivi
art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 117, primo comma, Cost.
invocato per il parametro convenzionale ed eurounitario; la Corte esclude la violazione
art. 267 TFUE
richiamato per il rinvio pregiudiziale, negato per difetto di un reale dubbio interpretativo
art. 3 Cost.
la Corte esclude l’irragionevolezza del differimento temporale della disciplina più favorevole
art. 36 Cost.
ritenuto inapplicabile perché il rapporto di specializzazione non è lavoro subordinato
art. 38 Cost.
richiamato in relazione alla copertura previdenziale richiesta
art. 97 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999
art. 14 CEDU
evocato, ma la Corte esclude un’ingerenza lesiva perché manca un diritto previdenziale esigibile per il periodo anteriore al 2006-2007
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
evocato in relazione ai trattamenti pensionistici come beni; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Le direttive europee sulla formazione specialistica dei medici che richiedono una remunerazione adeguata non impongono agli Stati membri una misura predeterminata del compenso: la soglia di adeguatezza è rimessa alla discrezionalità nazionale, entro limiti di ragionevolezza e compatibilità finanziaria.
- La direttiva di codificazione o coordinamento che riunisce in un testo unico direttive precedenti, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali, non può essere invocata per pretendere un recepimento innovativo o un’adeguazione retroattiva della disciplina interna.
- Se lo Stato ha già dato attuazione agli obblighi eurounitari con una disciplina ritenuta idonea, l’adozione di una normativa successiva migliorativa e la sua entrata in vigore differita non integrano tardivo recepimento né responsabilità per inadempimento.
- Il contratto di formazione specialistica dei medici, per come qualificato dalla giurisprudenza, non è assimilabile al lavoro subordinato; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e dei parametri retributivi propri del lavoro dipendente.
- La previsione di trattamenti più favorevoli per periodi successivi non determina, di per sé, disparità di trattamento costituzionalmente rilevante nei confronti di chi abbia operato sotto la disciplina precedente, quando il diverso regime derivi da un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa e non dalla violazione di un diritto già perfetto.
- Non sussiste spazio per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione prospettata sia già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza nazionale e la normativa UE non imponga lo specifico profilo dedotto, come la copertura previdenziale quale componente necessaria della remunerazione adeguata.
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