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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, già destinatari della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 durante la frequenza delle scuole di specializzazione, hanno convenuto lo Stato chiedendo: in via principale, il risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive europee sulla formazione specialistica, quantificato nella differenza tra quanto effettivamente percepito (Euro 11.103 annui) e la remunerazione successivamente introdotta (Euro 25.000 annui) con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, oltre ai contributi previdenziali; in via subordinata, un equo indennizzo per arricchimento senza causa; in via ulteriormente subordinata, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999. In cassazione hanno dedotto la violazione delle norme europee e nazionali sulla formazione specialistica, sostenendo che la direttiva 93/16/CEE avesse natura innovativa o comunque imponesse il completamento del recepimento con il d.lgs. n. 368 del 1999 anche quanto a retribuzione e previdenza; hanno inoltre censurato il rigetto delle questioni di costituzionalità e del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, insistendo sul diritto alla copertura previdenziale e sulla disparità di trattamento rispetto ai medici specializzandi assoggettati alla disciplina più favorevole dal 2006-2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il ricorso successivo al principale e ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto consolidato l’orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha portata innovativa, ma è meramente compilativa; l’obbligo europeo di garantire un’adeguata remunerazione era stato già adempiuto dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999, entrato in vigore per la disciplina economica solo dall’anno accademico 2006-2007, è espressione di discrezionalità legislativa interna e non di un obbligo eurounitario. Conseguentemente, non sussistono né un inadempimento comunitario né un vizio di costituzionalità per disparità di trattamento o per mancata previsione retroattiva della disciplina previdenziale; non ricorrono neppure i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Spese non liquidate per l’indefensio delle amministrazioni intimate; disposto inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    ha dato attuazione alle direttive europee precedenti riconoscendo ai medici specializzandi una borsa di studio ritenuta sufficiente a integrare l’adeguata remunerazione imposta dal diritto UE

  • artt. 39, 41 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e la copertura previdenziale, ma la loro operatività economica è stata differita al 2006-2007; tale differimento rientra nella discrezionalità legislativa nazionale

  • art. 1, comma 300, l. n. 266 del 2005

    ha reso applicabili gli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999 a decorrere dall’anno accademico 2006-2007

  • direttiva 75/362/CEE

    insieme alle altre direttive richiamate, imponeva un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi

  • direttiva 75/363/CEE

    insieme alle altre direttive richiamate, imponeva un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi

  • direttiva 82/76/CEE

    ha introdotto nell’allegato il requisito della adeguata remunerazione; l’obbligo di recepimento decorre dalla sua scadenza

  • direttiva 93/16/CEE

    non ha portata innovativa, ma è un testo di coordinamento e codificazione delle direttive precedenti, senza nuovi obblighi sulla misura della remunerazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione di legge nei primi motivi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato per il parametro convenzionale ed eurounitario; la Corte esclude la violazione

  • art. 267 TFUE

    richiamato per il rinvio pregiudiziale, negato per difetto di un reale dubbio interpretativo

  • art. 3 Cost.

    la Corte esclude l’irragionevolezza del differimento temporale della disciplina più favorevole

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile perché il rapporto di specializzazione non è lavoro subordinato

  • art. 38 Cost.

    richiamato in relazione alla copertura previdenziale richiesta

  • art. 97 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999

  • art. 14 CEDU

    evocato, ma la Corte esclude un’ingerenza lesiva perché manca un diritto previdenziale esigibile per il periodo anteriore al 2006-2007

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    evocato in relazione ai trattamenti pensionistici come beni; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Le direttive europee sulla formazione specialistica dei medici che richiedono una remunerazione adeguata non impongono agli Stati membri una misura predeterminata del compenso: la soglia di adeguatezza è rimessa alla discrezionalità nazionale, entro limiti di ragionevolezza e compatibilità finanziaria.
  • La direttiva di codificazione o coordinamento che riunisce in un testo unico direttive precedenti, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali, non può essere invocata per pretendere un recepimento innovativo o un’adeguazione retroattiva della disciplina interna.
  • Se lo Stato ha già dato attuazione agli obblighi eurounitari con una disciplina ritenuta idonea, l’adozione di una normativa successiva migliorativa e la sua entrata in vigore differita non integrano tardivo recepimento né responsabilità per inadempimento.
  • Il contratto di formazione specialistica dei medici, per come qualificato dalla giurisprudenza, non è assimilabile al lavoro subordinato; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e dei parametri retributivi propri del lavoro dipendente.
  • La previsione di trattamenti più favorevoli per periodi successivi non determina, di per sé, disparità di trattamento costituzionalmente rilevante nei confronti di chi abbia operato sotto la disciplina precedente, quando il diverso regime derivi da un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa e non dalla violazione di un diritto già perfetto.
  • Non sussiste spazio per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione prospettata sia già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza nazionale e la normativa UE non imponga lo specifico profilo dedotto, come la copertura previdenziale quale componente necessaria della remunerazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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