Ordinanza n. 1337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 164/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nell’ambito della disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza. In sede cautelare ha contestato, tra l’altro, la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ha invocato la rilevanza di normativa dell’Unione europea e ha dedotto ulteriori censure, comprese quelle relative alla giurisdizione concernente i singoli atti regionali. Il testo non specifica analiticamente tutti i motivi di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, ritenendo conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non giustificano, nella fase cautelare, la disapplicazione della legge, non essendo stato ravvisato un periculum in mora di particolare intensità. A un sommario esame, la normativa dell’Unione europea invocata dall’appellante non è stata ritenuta pertinente. Anche le ulteriori censure, inclusa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state riservate alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate; l’udienza di merito è stata fissata al 24 settembre 2026. È stata inoltre autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle modalità già seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata esaminata e respinta.
disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici
la legittimità della disciplina del c.d. payback per i dispositivi medici
La disciplina è stata ritenuta già scrutinata favorevolmente dalla Corte costituzionale; in sede cautelare non sono emersi elementi tali da consentirne la disapplicazione.
normativa dell’Unione europea evocata dall’appellante
la normativa UE evocata dall’appellante non appare pertinente al caso di specie
La normativa europea invocata non è stata ritenuta applicabile o pertinente alla controversia, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare.
Massime di principio
- La già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici costituisce un elemento contrario alla concessione della tutela cautelare richiesta contro gli effetti della disciplina stessa.
- In sede cautelare, la prospettazione di ulteriori questioni di costituzionalità non consente di disapplicare la legge quando non sia ravvisabile un periculum in mora di particolare intensità; le questioni possono essere esaminate nella fase di merito.
- La disapplicazione cautelare della disciplina legislativa non può fondarsi sul mero richiamo a normativa dell’Unione europea che, a un sommario esame, non risulti pertinente alla fattispecie.
- Le censure non adeguatamente definibili nella fase cautelare, comprese quelle concernenti la giurisdizione su singoli atti regionali, possono essere riservate all’esame del giudizio di merito senza giustificare la sospensione richiesta.
Come è indicizzato
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