Ordinanza n. 123/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della Determinazione DR/2025/4709 del 26.09.2025 del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Decreto di rilascio di nulla osta per trasferimento/passaggio/iscrizione – anno accademico 2025/2026, notificata il 26.09.2025, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei candidati ai quali sono stati riconosciuti un numero di crediti tali da poter essere iscrivibili al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale, a ciclo unico, in Medicina Veterinaria e Produzioni animali – anno accademico 2025-/2026; b) del relativo bando di concorso, Decreto n. 2858 del 19.06.2025 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Area Didattica Medicina Veterinaria; c) di ogni altro atto e provvedimento, preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria per l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e Produzioni animali per l'a.a. 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento rettorale di rilascio del nulla osta per trasferimento, passaggio o iscrizione e il relativo bando, deducendo l'illegittimità dell'operato della Commissione e l'erroneità della valutazione del proprio percorso di studi. In particolare, ha contestato l'attribuzione di soli 92 CFU, anziché dei 100 CFU richiesti dall'art. 3 della lex specialis per l'iscrizione al terzo anno, nonostante il possesso di una laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali e di una laurea magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare, ha rilevato che l'Amministrazione aveva proceduto al riesame degli atti impugnati, a seguito dell'istanza del ricorrente, confermando il diniego di iscrizione; poiché tale esito non risultava ancora impugnato, il ricorso principale presentava possibili profili di improcedibilità. Nel merito cautelare, il Collegio ha ritenuto che il verbale di riesame avesse esplicitato con maggiore chiarezza le valutazioni contestate e che l'originario giudizio della Commissione, caratterizzato da discrezionalità e da limitata sindacabilità giurisdizionale, non apparisse viziato da illogicità o irragionevolezza. È stato quindi ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 del bando di concorso
100 CFU necessari per l'iscrizione al terzo anno
La disposizione della lex specialis è stata indicata quale parametro per valutare il possesso del requisito formativo richiesto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è stato chiamato a pronunciarsi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il riesame amministrativo dell'atto impugnato, conclusosi con un provvedimento confermativo non ancora impugnato, può determinare profili di possibile improcedibilità del ricorso originario.
- Le valutazioni di una commissione concernenti la comparazione e il riconoscimento dei crediti formativi sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza.
- L'esplicitazione più chiara delle valutazioni contestate contenuta nel verbale di riesame può rilevare, nella fase cautelare, per escludere la manifesta illogicità o irragionevolezza dell'originario giudizio e negare il fumus boni iuris.
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