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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Dal provvedimento emerge che egli aveva lavorato per il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta soltanto per due giornate, a fronte dei tre mesi richiesti dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, e che non aveva mai ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno stagionale. Sono inoltre richiamate, quali questioni esaminate in sede cautelare, l’asserita revoca del nulla osta alla conversione, la rilevanza di successive assunzioni da parte di datori diversi da quello originario, l’affidamento del ricorrente e la validità della comunicazione del preavviso di rigetto effettuata tramite il Portale Servizi Immigrazione (ALI).

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di apprezzabili profili di fondatezza, ritenendo che la mancata maturazione dei tre mesi di lavoro stagionale e, soprattutto, l’assenza di un permesso di soggiorno stagionale impedissero la conversione in altro titolo. Ha rilevato che, al momento della domanda, erano già decorsi i termini massimi di permanenza in Italia del lavoratore stagionale. La revoca del nulla osta alla conversione è stata considerata implicita e comunque necessitata dall’inesistenza del titolo da convertire. È stata esclusa la tutelabilità dell’affidamento del ricorrente, privo di titolo di soggiorno e quindi irregolare sul territorio nazionale. Il TAR ha ritenuto irrilevanti le successive assunzioni da parte di datori diversi da quello che aveva presentato la richiesta originaria. Quanto al preavviso di rigetto trasmesso tramite il Portale ALI, il giudice ha osservato che, anche a prescindere dall’idoneità del mezzo a soddisfare gli obblighi di comunicazione, tale modalità non aveva impedito la partecipazione dell’interessato al procedimento. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata applicata nel senso che, ai fini della conversione del titolo stagionale, rileva lo svolgimento del lavoro stagionale per almeno tre mesi; lo svolgimento di sole due giornate non soddisfa tale requisito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone l’effettivo svolgimento del lavoro stagionale per il periodo minimo previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
  • La conversione non può essere disposta quando lo straniero non abbia mai ottenuto il permesso di soggiorno stagionale, poiché manca il titolo giuridico da convertire.
  • L’inesistenza del permesso stagionale da convertire rende implicita e necessitata la revoca del nulla osta alla conversione; in tale situazione non è tutelabile l’affidamento dello straniero privo di titolo di soggiorno e irregolare sul territorio nazionale.
  • Ai fini della conversione richiesta sulla base del nulla osta presentato da un determinato datore di lavoro, non assumono rilievo le successive assunzioni dello straniero da parte di soggetti diversi dal datore originario.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto non determina, in sede cautelare, una lesione partecipativa apprezzabile quando, anche se si discute dell’idoneità del canale telematico utilizzato dall’amministrazione, l’interessato abbia comunque potuto partecipare al procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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