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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- unitamente al relativo verbale, a firma del Questore della Provincia di Prato con cui si «avvisa» il ricorrente a «tenere una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti devianti e socialmente pericolosi, poiché, in caso di reiterazione delle condotte antigiuridiche, potrà essere proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., prevista dall'art. 4, Libro I, Capo II, Sezione I del d.lgs. 6.9.2011, n. 159»; - di ogni atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202400732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore di Prato recante l'intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, con avvertimento della possibile proposta di sorveglianza speciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore, deducendo, con il primo motivo, l'insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale. Ha contestato la risalenza dei precedenti penali e di polizia richiamati, la natura asseritamente occasionale dell'episodio del 2024 e il contrasto con valutazioni di non pericolosità espresse dall'autorità giudiziaria in altri procedimenti, anche con riferimento a precedenti del 2009. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L'amministrazione ha resistito evidenziando l'ampia serie di precedenti e ulteriori circostanze fattuali, tra cui l'arresto del ricorrente nel 2024 per guida in stato di ebbrezza, l'urto contro manufatti stradali e l'aggressione a militari con conseguenti lesioni a due operatori.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non contestati dal ricorrente né l'ampio quadro dei precedenti richiamati nell'avviso né le ulteriori circostanze indicate nella relazione della Questura. Tali elementi, comprendenti precedenti per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, reati contro la persona e il patrimonio, violazioni della normativa sull'immigrazione e reati in materia di stupefacenti, nonché una condanna a cinque anni e quattro mesi per associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio, l'immigrazione clandestina e gli stupefacenti, sono stati ritenuti idonei a delineare una dedizione alla commissione di reati e una conseguente pericolosità sociale. I fatti pregressi, valutati insieme all'episodio del 2024, giustificano l'avviso orale quale intimazione a condurre una vita conforme alla legalità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, in materia di provvedimenti collegati all'ordine e alla sicurezza pubblica, l'urgenza di provvedere giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 4, Libro I, Capo II, Sezione I d.lgs. 159/2011

    «avvisa» il ricorrente a «tenere una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti devianti e socialmente pericolosi, poiché, in caso di reiterazione delle condotte antigiuridiche, potrà essere proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.

    La disposizione è richiamata quale riferimento normativo della possibile applicazione della sorveglianza speciale nell'ambito dell'avviso orale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'avviso orale del Questore, la pericolosità sociale può essere desunta dalla valutazione complessiva di un'ampia serie di precedenti penali e di polizia e di ulteriori condotte recenti, anche quando alcuni fatti siano risalenti o il singolo episodio più recente sia dedotto come occasionale.
  • La mancata contestazione degli elementi fattuali posti dall'amministrazione a fondamento dell'avviso orale concorre a rendere non censurato il quadro indiziario complessivo sulla pericolosità sociale.
  • In materia di provvedimenti correlati all'ordine e alla sicurezza pubblica, l'urgenza di provvedere può giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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