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Ordinanza

Ordinanza n. 1972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 509/2026, che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento prefettizio dell’8 maggio 2025, confermativo dell’informativa antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva confermato il provvedimento prefettizio interdittivo, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure rivolte, in particolare, alla sufficienza della motivazione, all’asserita mancata attualità del rischio di infiltrazione mafiosa, al rilievo attribuito al precedente provvedimento del 2022 e alla persistenza dei collegamenti familiari ed economici posti a fondamento della prognosi di permeabilità. L’appellante aveva inoltre dedotto circostanze sopravvenute che, a suo avviso, avrebbero dovuto elidere il quadro indiziario. Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente in termini generali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris perché la motivazione dell’informativa non appariva carente: il provvedimento aveva illustrato in modo coerente e non illogico la perdurante attualità del rischio infiltrativo sulla base di una valutazione complessiva degli elementi indiziari. L’Amministrazione non si era limitata a richiamare il precedente del 2022, ma aveva svolto un aggiornamento istruttorio, ravvisando la persistente rilevanza dei collegamenti familiari ed economici. Non risultavano fatti sopravvenuti idonei a superare il quadro indiziario, poiché le circostanze dedotte dall’impresa erano già state esaminate e ritenute non decisive. Pur riconoscendo il periculum in mora in termini generali, il Collegio ha ritenuto che esso non avesse intensità sufficiente a prevalere sull’interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata mediante la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante

    La norma è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati identificativi della parte appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la presenza di un adeguato fumus boni iuris e di un periculum in mora concretamente idoneo a giustificare la misura.
  • Un’informativa antimafia non è affetta da difetto di motivazione quando espone in modo coerente e non illogico la perdurante attualità del rischio infiltrativo sulla base di una valutazione complessiva degli elementi indiziari.
  • Ai fini dell’attualità del rischio infiltrativo, l’Amministrazione può valorizzare la persistenza di collegamenti familiari ed economici rilevanti, purché proceda a un aggiornamento istruttorio e non si limiti al mero richiamo di precedenti informative.
  • La mera allegazione di circostanze sopravvenute non impone il superamento dell’interdittiva quando tali circostanze siano già state esaminate dall’Amministrazione e non risultino idonee a elidere il quadro indiziario posto a fondamento della prognosi di permeabilità.
  • Anche in presenza di un periculum in mora collegato agli effetti dell’interdittiva antimafia, la tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio non presenti un’intensità tale da prevalere sull’interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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