Cassazione Penale, Sentenza n. 28817/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una indagine su un presunto sistema di frodi fiscali organizzato mediante società cartiere e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Al ricorrente, indicato come amministratore di fatto e di diritto di numerose società, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato associativo e per diversi reati tributari. Con il ricorso per cassazione egli ha dedotto, in sintesi: 1) l'inutilizzabilità delle conversazioni, chat ed e-mail estratte dai dispositivi sequestrati, perché acquisite mediante perquisizione e sequestro asseritamente esplorativi, senza adeguate specificazioni e senza rispetto delle garanzie dell'art. 254 c.p.p., nonché in violazione degli artt. 191 e 273 c.p.p., dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 CEDU; 2) la carenza di gravi indizi quanto al dolo di partecipazione all'associazione per delinquere e ai reati fine, sostenendo che, espunti i messaggi, restavano soltanto elementi neutri o comunque compatibili con attività lecite; 3) la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche per il tempo trascorso dai fatti e per varie sopravvenienze che avrebbero escluso il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito cautelare, non consentita in sede di legittimità, oppure fossero manifestamente infondate. In particolare ha escluso l'inutilizzabilità delle chat e dei messaggi, osservando che il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero con decreto motivato e specifico, che l'estrazione dei dati era avvenuta con successive operazioni tecniche nel rispetto dei criteri di pertinenza e proporzionalità, e che non era necessaria un'autorizzazione del giudice per l'acquisizione di messaggistica assimilabile alla corrispondenza. Ha inoltre giudicato generica la censura sul dolo associativo, rilevando che l'ordinanza impugnata fondava il quadro indiziario su molteplici elementi autonomi e non solo sulle chat. Infine ha ritenuto congrua la motivazione sulle esigenze cautelari, valorizzando la prosecuzione delle condotte dopo i sequestri, la perdurante operatività del sistema e la capacità del ricorrente di reiterare gli illeciti. Ne è derivata anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
richiamato come delitto associativo contestato, finalizzato alla commissione di reati tributari e configurabile come associazione per delinquere
art. 3 d.lgs. 74/2000
contestato come reato fine nell'ambito del sistema di frode fiscale
art. 5, comma 1, d.lgs. 74/2000
contestato come uno dei reati tributari oggetto della cautela
art. 8 d.lgs. 74/2000
contestato come emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
contestato come reato tributario nel medesimo contesto associativo
art. 273 c.p.p.
richiamato come norma sui gravi indizi di colpevolezza e sulla loro valutazione ai fini cautelari
art. 191 c.p.p.
invocato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle acquisizioni, ma la Corte ha escluso la dedotta violazione
art. 254 c.p.p.
richiamato quanto alle cautele nell'apertura e conoscenza del contenuto della corrispondenza sequestrata; la Corte ha ritenuto che il divieto operi nella fase di apprensione e non impedisca l'analisi successiva autorizzata dal PM
art. 15 Cost.
richiamato per la tutela della segretezza della corrispondenza; la Corte ha ribadito che non richiede necessariamente un provvedimento del giudice per l'acquisizione della messaggistica sequestrata
art. 8 CEDU
richiamato dalla difesa in chiave di tutela della segretezza e proporzionalità del sequestro
art. 275 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di proporzionalità del sequestro e della selezione dei dati informatici
art. 274 c.p.p.
richiamato in relazione alle esigenze cautelari, specie al pericolo di reiterazione
art. 275 c.p.p.
richiamato in relazione alla scelta della misura cautelare
art. 262 c.p.p.
richiamato per affermare la possibilità di chiedere la restituzione dei beni o dei dati non necessari alle indagini
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso e per l'onere di allegazione degli atti rilevanti
art. 309, comma 9, c.p.p.
richiamato sul perimetro del giudizio di riesame e degli oneri di devoluzione delle questioni di merito
art. 606 c.p.p.
richiamato come limite del giudizio di legittimità
art. 252 c.p.p.
richiamato in relazione al decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero
art. 288, comma 3, TFUE
invocato dalla difesa per sostenere l'obbligo di interpretazione conforme al diritto unionale
Direttiva UE 680/2016
richiamata dalla difesa in tema di protezione dei dati personali e autorizzazione all'accesso ai dati dei dispositivi
Direttiva 2014/41/UE
richiamata nel ragionamento sulle nozioni di autorità giudiziaria e sull'ordine europeo di indagine
art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato per distinguere la prova logica dibattimentale dal diverso concetto di gravità indiziaria cautelare
Massime di principio
- In sede di legittimità contro ordinanze cautelari, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio indiziario: sono inammissibili le censure che chiedono una diversa lettura del fatto, delle prove e del loro peso probatorio.
- La gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari personali ha autonomia rispetto alla prova logica di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.: il giudizio cautelare mira a verificare una qualificata probabilità di colpevolezza, non la piena dimostrazione del fatto in senso dibattimentale.
- L'acquisizione di messaggi e chat conservati in un telefono sequestrato può essere legittimamente disposta dal pubblico ministero con decreto motivato, senza necessità di un'autorizzazione del giudice, quando si tratti di corrispondenza o dati assimilabili e l'atto indichi con sufficiente precisione l'oggetto della ricerca.
- Il divieto per la polizia giudiziaria di aprire la corrispondenza sequestrata opera nella fase dell'apprensione materiale e non impedisce, di per sé, le successive operazioni tecniche autorizzate dall'autorità procedente, purché siano rispettati pertinenza, proporzionalità, tracciabilità e immodificabilità dei dati.
- In materia di associazione per delinquere, il dolo partecipativo e la consapevolezza del vincolo possono essere desunti da un insieme di elementi convergenti, anche se alcuni di essi siano di per sé neutrali, purché il quadro complessivo evidenzi una stabile e consapevole adesione al sodalizio.
- La persistenza delle esigenze cautelari, specie il pericolo di reiterazione, può essere desunta dalla prosecuzione delle condotte illecite dopo i sequestri o dopo l'avvio delle indagini, dalla capacità organizzativa dimostrata e dall'assenza di elementi concreti che facciano ritenere cessata la pericolosità.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure: la deduzione di vizi procedurali o di travisamento della prova è inammissibile se manca l'autosufficienza dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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