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Sentenza

Sentenza n. 1738/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Salerno prot. 0-OMISSIS- del 10.10.2025 notificato in data 28.10.2025 che dispone nei confronti del ricorrente il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;

Giustizia amministrativa202501937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (finanziere)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, finanziere in servizio attivo e con specifiche qualificazioni per l’utilizzo di armi, ha impugnato il decreto della Prefettura di Salerno del 10 ottobre 2025, notificato il 28 ottobre 2025, che gli vietava la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di concrete ragioni d’urgenza. Con il secondo ha censurato la sproporzione del divieto e l’insufficienza dell’unico episodio posto a fondamento della prognosi di inaffidabilità: mentre maneggiava la pistola d’ordinanza in un negozio, il ricorrente aveva accidentalmente esploso un colpo ferendo la madre. Ha sostenuto che l’episodio, accertato come accidentale anche in sede penale, non giustificasse il giudizio negativo, anche tenuto conto delle qualificazioni professionali e delle funzioni istituzionali svolte.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: nei procedimenti in materia di armi, aventi natura precauzionale e preventiva, l’urgenza è in re ipsa in ragione del pericolo che si intende prevenire e giustifica l’omissione della comunicazione di avvio. Il secondo motivo è stato accolto: pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, che può considerare anche fatti isolati o privi di rilevanza penale, il TAR ha rilevato che l’amministrazione non aveva valutato complessivamente la personalità del ricorrente né considerato il servizio attivo e le specifiche qualificazioni professionali, elementi che avrebbe potuto approfondire anche acquisendo rapporti informativi dall’amministrazione di appartenenza. La natura isolata e accidentale dell’episodio, attestata dal decreto di archiviazione, rendeva necessario un maggiore sforzo motivazionale, anche in ragione degli effetti del provvedimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    i procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un'urgenza di procedere in re ipsa (data la situazione di particolare pericolo che gli stessi mirano a prevenire) la quale, proprio in ossequio all'art. 7 l. n. 241/1990, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento

    Nei procedimenti in materia di armi, la natura preventiva e il pericolo da prevenire determinano un’urgenza intrinseca che giustifica l’omissione della comunicazione di avvio.

  • art. 3 l. 241/1990

    A fronte di un episodio isolato e la cui natura del tutto accidentale risulta acclarata anche in sede penale (cfr. decreto di archiviazione ove si riferisce che l’esplosione è avvenuta “per mera accidentalità e in assenza di qualsivoglia volontà lesiva”) si rendeva infatti esigibile, in capo all’Autorità procedente, un maggiore sforzo motivazionale, specie in considerazione del servizio istituzionale a cui il destinatario del provvedimento inibitorio è adibito ed agli effetti non indifferenti di un’affrettata valutazione negativa sulla personalità dello stesso.

    La valutazione di inaffidabilità in materia di armi deve essere motivata in modo adeguato, considerando le circostanze specifiche, compresa la natura accidentale e isolata dell’episodio e la personalità e il servizio del destinatario.

Massime di principio

  • Nei procedimenti preventivi in materia di armi, l’urgenza di procedere è intrinseca alla particolare situazione di pericolo che il potere mira a prevenire e può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
  • La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità nell’uso delle armi non esonera dall’esame complessivo delle circostanze rilevanti e dalla formulazione di una prognosi congruamente motivata, sindacabile per verificarne la razionalità e l’assenza di arbitrarietà.
  • Quando il divieto di detenzione di armi si fonda su un episodio isolato accertato come accidentale, l’amministrazione deve motivare specificamente perché esso sia indicativo di inaffidabilità, valutando anche la personalità, il servizio e le qualificazioni del destinatario; a tal fine può acquisire informazioni dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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