Cassazione Penale, Sentenza n. 07219/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la convalida del sequestro probatorio di due telefoni cellulari operato dalla polizia giudiziaria. Il Tribunale aveva ritenuto che il decreto di convalida non rispettasse i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità perché mancavano indicazioni, anche sintetiche, sulle specifiche informazioni da ricercare, sui criteri di selezione dei dati e su un termine o tempi entro i quali procedere alla selezione e alla restituzione dei dati non rilevanti. Il Procuratore ha dedotto violazione degli artt. 247, 256 e 324 c.p.p., ha richiamato l'urgenza e le difficoltà tecniche legate ai dispositivi (sistemi operativi in cinese, necessità di copia forense) e ha sostenuto che, in caso di sequestro operato in flagranza dalla polizia giudiziaria, la motivazione del pubblico ministero può essere più concisa e completata nelle fasi successive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il sequestro probatorio di dispositivi informatici richiede un'adeguata motivazione che illustri: (a) perché è necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, quali sono le specifiche informazioni oggetto di ricerca; (b) i criteri di selezione del materiale informatico e l'eventuale perimetrazione temporale rispetto all'imputazione provvisoria; (c) i tempi entro i quali sarà effettuata la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti. Pur riconoscendo che, quando il sequestro è avvenuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza, la motivazione del pubblico ministero può essere più sintetica, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancassero anche indicazioni minime sulle informazioni ricercate e sui criteri di selezione; tale carenza non è stata colmata nel contraddittorio camerale e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza di convalida disposto dal Tribunale del riesame era corretto.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio deve motivare la finalità dell'accertamento e rispettare il principio di proporzionalità; nel caso di dati informatici occorre specificare perché sia necessario un sequestro esteso o, alternativamente, quali informazioni ricercare, i criteri di selezione e i tempi di selezione e restituzione.
art. 497-bis cod. pen.
Norma delittuosa contestata agli indagati; la mera indicazione della fattispecie penale non supplisce alla necessaria motivazione circa le informazioni da cercare nei dispositivi.
art. 247 cod. proc. pen.
Articolo richiamato nel gravame; la Corte non ha ritenuto che l'invocata disciplina giustifichi l'assenza di una motivazione minima sulle informazioni e criteri di selezione nel decreto di convalida.
art. 256 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso; il suo richiamo non esime dal rispetto del principio di proporzionalità nella motivazione del sequestro probatorio di dispositivi elettronici.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente; la Corte conferma che le garanzie procedurali richiedono motivazione adeguata anche in sede di convalida del sequestro probatorio.
art. 8 CEDU
Protezione della vita privata; la Corte ricorda che il sequestro massiccio e indiscriminato di dati può violare il principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU.
Artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come ulteriori garanzie del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali che rendono necessari limiti motivazionali al sequestro di dati informatici.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U, Bevilacqua (2004) e Botticelli (2018)
Fondano il principio che il sequestro probatorio deve osservare la proporzionalità e che la motivazione deve mostrare l'impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con misure meno afflittive.
Giurisprudenza di legittimità recente (es. Pessotto, Bozzano, Corsaro, Donadini, Sez. 5 n. 9797 del 04/03/2025)
Affermano che il sequestro di dispositivi informatici non può essere indiscriminato: è necessario indicare criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi di selezione/restaurazione della disponibilità dei dati non rilevanti.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici è misura altamente invasiva: il pubblico ministero deve motivare perché è necessario un sequestro esteso o, in alternativa, indicare espressamente le informazioni da ricercare.
- Devono essere indicati i criteri di selezione del materiale informatico e, se pertinenti, la perimetrazione temporale dei dati rispetto all'imputazione provvisoria; va altresì indicata una previsione dei tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
- La scoperta e l'apprensione d'iniziativa della polizia giudiziaria (es. flagranza) ammettono una motivazione più sintetica in sede di convalida, ma non esentano il pubblico ministero dal fornire, almeno in forma minima, le informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione.
- Le difficoltà tecniche (lingua del sistema operativo, necessità di copia forense, reperibilità di consulenti) non giustificano l'assenza totale di motivazione: possono spiegare una motivazione sintetica ma non la sua omissione.
- Se manca la motivazione minima richiesta, il giudice del riesame può annullare il decreto di convalida: la proporzionalità è limite sostanziale alla legittimità del sequestro e non mera questione esecutiva.
- Per tutela delle garanzie difensive è opportuno prevedere, quando possibile, l'uso di copie forensi e procedure che consentano la restituzione rapida dei dati non pertinenti e la limitazione dell'accesso ai soli dati selezionati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →