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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto rettorale dell’Università di Torino di approvazione degli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 7106/2025, prot. 0538097 del 22.7.2025, pubblicato all’Albo il 22.7.2025; e per quanto occorrer possa: - in parte qua del decreto rettorale dell’Università di Torino con cui è stata indetta procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 2520/2025, prot. 0208061 del 13.3.2025; - del verbale n. 1 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, recante la “Definizione dei criteri di valutazione” del 20.6.2025; - del verbale n. 2 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’università di Torino, recante “Valutazione Analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio e relazione finale” dell’11.07.2025; - del decreto di nomina della Prof.ssa Chiara Gauna al momento non conosciuto e che se esistente si impugna al buio; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vannugli Antonio il 15/11/2025: - del decreto rettorale dell’Università di Torino di approvazione degli atti della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 7106/2025, prot. 0538097 del 22.7.2025, pubblicato all’Albo il 22.7.2025; e per quanto occorrer possa: - in parte qua del decreto rettorale dell’Università di Torino con cui è stata indetta procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, Rep. 2520/2025, prot. 0208061 del 13.3.2025; - del verbale n. 1 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’Università di Torino, recante la “Definizione dei criteri di valutazione” del 20.6.2025; - del verbale n. 2 della Commissione di concorso relativa alla procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 240/2010 Gruppo scientifico disciplinare: 19/ARTE-01 (Storia dell’Arte) – s.s.d. Arte-01/B Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento degli Studi Storici dell’università di Torino, recante “Valutazione Analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione punteggio e relazione finale” dell’11.07.2025; - del decreto di nomina della Prof.ssa Chiara Gauna al momento non conosciuto e che se esistente si impugna al buio; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali E PER L’ANNULLAMENTO - della delibera del Consiglio di Dipartimento Studi Storici, Università di Torino, del 15 settembre 2025, verbale n. 22/2025, con particolare riguardo al punto n. 3 all’OdG riguardante la chiamata della prof.ssa Chiara Gauna; - del decreto rettorale di nomina della prof.ssa Chiara Gauna rep. 8862/2025, prot. 0684288 del 29 settembre 2025; - della presa di servizio della dott.ssa Chiara Gauna del 1° ottobre 2025; e per quanto occorrer possa: - del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, tutti conosciuti a seguito del deposito dell’Università di Torino effettuati nel presente giudizio il 7 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202502594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi i verbali della commissione, l'approvazione degli atti, la chiamata e la nomina della candidata prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, il bando, i verbali della commissione e gli atti di chiamata e nomina della candidata risultata prima classificata, deducendo eccesso di potere per violazione dei criteri predeterminati, difetto di motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza, difetto di proporzionalità ed errore di fatto. In particolare, ha contestato: il conteggio dei congressi e convegni valutati a suo favore e il punteggio attribuito per la loro rilevanza e congruenza con il settore scientifico disciplinare; la parità di punteggio attribuita alle pubblicazioni proprie e della controinteressata, sostenendo la maggiore quantità e qualità della propria produzione, l'erronea valutazione di una monografia accettata per la pubblicazione ma non ancora pubblicata, il punteggio attribuito alle monografie della controinteressata e la mancata considerazione della valutazione positiva ricevuta in sede VQR; la mancata coerenza tra la maggiore consistenza complessiva della propria produzione e il punteggio assegnato alle dodici pubblicazioni selezionate; la conversione in CFU del monte ore didattico dichiarato dalla controinteressata; la penalizzazione della propria attività didattica svolta in settori scientifico-disciplinari diversi da quello oggetto della selezione; la mancata valutazione di missioni Erasmus, missioni all'estero e incarichi di visiting professor; il punteggio attribuito alla controinteressata per l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, in particolare per il numero delle tesi seguite. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato la delibera dipartimentale di chiamata, il decreto rettorale di nomina, la presa di servizio e, tardivamente, il regolamento di Ateneo sulle chiamate. In una memoria non notificata ha infine introdotto censure nuove relative alla revisione tra pari, all'asserita non innovatività di una monografia e alla valutazione di una propria pubblicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente irricevibili i motivi aggiunti nella parte diretta contro il regolamento di Ateneo, ritenendo tardiva la relativa impugnazione. Il regolamento, quale atto generale e astratto, doveva essere impugnato unitamente al primo atto applicativo lesivo, ossia il decreto di approvazione degli atti della procedura pubblicato il 22 luglio 2025; la sua impugnazione proposta il 15 novembre 2025 era quindi tardiva. Nel merito, il ricorso introduttivo e la restante parte dei motivi aggiunti sono stati respinti. Quanto ai convegni, l'errore materiale nel conteggio di un congresso è stato ritenuto irrilevante, perché il punteggio risultava comunque coerente in termini comparativi e l'eventuale incremento massimo di 0,25 punti non avrebbe consentito al ricorrente di colmare il distacco di 3,75 punti, difettando quindi l'interesse concreto alla censura. La valutazione della congruenza dei convegni con il settore scientifico disciplinare è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica della commissione. Per le pubblicazioni, il TAR ha distinto la consistenza complessiva della produzione scientifica, oggetto di un autonomo criterio quantitativo, dalla qualità delle dodici pubblicazioni selezionate, oggetto di una valutazione qualitativa: la maggiore produzione complessiva del ricorrente era stata infatti riconosciuta con un punteggio superiore. La diversa tipologia editoriale non dimostra automaticamente una maggiore qualità delle pubblicazioni. La monografia accettata per la pubblicazione era valutabile in base al bando e al regolamento di Ateneo; le norme sul deposito legale non disciplinano le modalità di presentazione delle pubblicazioni nei concorsi universitari e non costituivano parametro ostativo. Il voto numerico è stato ritenuto motivazione sufficiente della valutazione concorsuale. La valutazione positiva VQR non vincolava la commissione, essendo stata espressa secondo criteri e finalità diversi e non comparativi. Le censure nuove introdotte con memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili per violazione del contraddittorio e ampliamento della causa petendi. Quanto all'attività didattica, la conversione delle ore in CFU è stata ritenuta una mera operazione aritmetica fondata sui regolamenti didattici dell'Ateneo, non un'integrazione della domanda della controinteressata. È stata ritenuta ragionevole la valorizzazione della congruenza con lo specifico settore scientifico disciplinare, poiché il bando riferiva l'impegno didattico e scientifico proprio alla storia dell'arte moderna; dei 411 CFU del ricorrente, 189 appartenevano ad altri settori. Le lezioni su invito e le attività di visiting professor non erano corsi dei quali il ricorrente avesse assunto la responsabilità didattica e scientifica, mentre le partecipazioni a commissioni Erasmus erano valutabili nell'ambito della didattica integrativa. Il minore punteggio per tesi e servizi agli studenti dipendeva anche dalla incompletezza delle dichiarazioni del ricorrente; in applicazione del principio di autoresponsabilità, ogni candidato sopporta le conseguenze delle omissioni nella domanda. Le autocertificazioni della controinteressata erano sufficienti ai sensi del bando e del d.P.R. n. 445/2000. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia.

  • art. 10, comma 2, Regolamento dell'Università degli Studi di Torino sulle chiamate dei professori universitari

    Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti

    Consente di valutare anche i testi accettati per la pubblicazione; la relativa previsione non è stata ritenuta contrastante con fonti sovraordinate.

  • art. 8, Regolamento dell'Università degli Studi di Torino sulle chiamate dei professori universitari

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina i criteri relativi all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprese le tesi, il tutoraggio, le commissioni Erasmus e le attività di orientamento.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le autocertificazioni della controinteressata relative alle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti sono state ritenute sufficienti per la valutazione concorsuale.

  • art. 1 d.lgs. luogotenenziale 660/1945

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina del deposito legale invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile alle modalità di presentazione delle pubblicazioni nei concorsi universitari.

  • art. 8 l. 106/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha contribuito all'abrogazione della disciplina previgente sul deposito legale richiamata dal ricorrente.

  • art. 46 d.P.R. 252/2006

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha contribuito all'abrogazione della disciplina previgente sul deposito legale; il deposito legale è stato distinto dalla pubblicazione dell'opera.

  • art. 24 d.l. 112/2008

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha confermato l'abrogazione della disciplina previgente sul deposito legale richiamata nel giudizio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la maggiore consistenza quantitativa della produzione scientifica complessiva può essere legittimamente valutata mediante un criterio distinto da quello riguardante la qualità delle pubblicazioni selezionate; non è quindi illogico attribuire punteggi diversi per la consistenza complessiva e punteggi identici per la qualità delle pubblicazioni presentate entro il medesimo limite numerico.
  • La valutazione delle pubblicazioni e dell'attività didattica da parte di una commissione universitaria costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di errori di fatto, illogicità manifesta o violazione dei criteri predeterminati; la diversa tipologia editoriale o una valutazione scientifica precedente, come quella VQR, non impongono automaticamente un determinato punteggio.
  • Quando il bando consente la valutazione dei testi accettati per la pubblicazione, è legittimo considerarli ai fini concorsuali anche prima della pubblicazione effettiva, se risulta l'accettazione da parte dell'editore. Le norme sul deposito legale degli stampati non costituiscono, di per sé, un parametro per escludere tali testi dalla valutazione concorsuale.
  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico attribuito ai titoli o alle pubblicazioni costituisce, in assenza di una diversa previsione, motivazione sufficiente della valutazione tecnica della commissione.
  • Il candidato ha l'onere di presentare una domanda completa e corredata dagli elementi necessari alla valutazione del proprio profilo; in applicazione del principio di autoresponsabilità, le omissioni o incompletezze nella documentazione non possono essere successivamente imputate alla commissione.
  • L'impugnazione di una norma regolamentare generale e astratta diviene tempestiva se proposta insieme al primo atto applicativo che rende concreta e attuale la lesione; se il primo atto applicativo è già conosciuto, la successiva impugnazione autonoma della norma regolamentare è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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