Cassazione Penale, Sentenza n. 00659/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2025 che ha confermato la misura cautelare emessa il 23/05/2025 nei confronti di Marino per i capi 17), 20) e 21). Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso: violazione di norme processuali (tra cui art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che le intercettazioni (in particolare la conversazione del 20/05/2023 tra Giovan Battista Marino e Giuseppe Minnella) non costituiscono riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Di Marco Filippo e non individuano con certezza il ruolo del ricorrente, non essendosi accertata l'identità o il numero dei fratelli di Giovan Battista Marino.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione adeguata e logica nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Di Marco e delle intercettazioni (tra cui conversazioni del 29/07/2021 e del 20/05/2023) che indicavano il controllo dell'associazione mafiosa sulle scommesse clandestine e il ruolo decisionale del ricorrente. La Corte ha inoltre richiamato i principi di diritto che limitano il sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi e sull'interpretazione delle intercettazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato mandato alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Usata per contestare la partecipazione a un'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari indicassero l'esistenza di una struttura associativa dedita a più delitti, incluso il controllo delle scommesse clandestine
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Richiamata come circostanza aggravante tipica della criminalità mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'attività contestata fosse collegata all'aggravante di tipo mafioso
legge n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4
Riferita ai reati connessi all'accettazione e raccolta delle scommesse illecite; la Corte ha considerato le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore idonee a collegare il ricorrente a tale attività organizzata
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la concorso nei reati contestati; la Corte ha valutato l'inerenza del concorso di più soggetti nelle condotte ricostruite
art. 629, commi 1 e 3, cod. pen.
Applicato rispetto alle condotte estorsive contestate (costrizione ai titolari di esercizi a comprare biglietti della riffa); la motivazione ha ritenuto gli indizi sufficienti a configurare la fattispecie estorsiva
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; dalla motivazione della Corte non risulta accertato un vizio procedurale tale da rendere inammissibile o infondata la valutazione degli indizi
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente la riconsiderazione ampia del merito probatorio: la Corte di cassazione verifica la congruità, la logica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito, non la sufficienza autonoma degli indizi
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte interviene solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o difformità decisiva tra contenuto reale e rappresentato
- I riscontri alle dichiarazioni di un collaboratore possono derivare da qualsiasi elemento probatorio, anche logico o indiziario, e non devono essere esclusivamente di natura documentale; intercettazioni tra terzi possono costituire riscontro diretto se interpretate secondo logica
- Le censure generiche o speculative (per esempio sulla possibile esistenza di altri familiari) senza elementi probatori concreti sono incapaci di scalfire una motivazione che risulti coerente e supportata da elementi indiziari
- Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare è necessario dimostrare, con argomentazione precisa, l'insussistenza di collegamenti logici tra gli indizi e l'accusa o la presenza di errori di diritto manifesti; mere alternative interpretative non sono sufficienti
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