Sentenza del 22/12/2016 n. 7307 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Fittizietà delle operazioni - Gravi e sufficienti indizi - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste - Consegna merce e pagamento - Circostanze non sufficienti - Frode fiscale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha contestato la detrazione dell’IVA perché le operazioni, pur riferite a beni effettivamente consegnati, sarebbero state effettuate con soggetti cedenti fittizi. Gli indizi riguardavano la mancanza di sedi e di una reale struttura aziendale delle cedenti, la divergenza tra le dichiarazioni intracomunitarie italiane e quelle degli Stati esteri, la presentazione delle dichiarazioni IVA senza versamento dell’imposta, nonché, sul versante della contribuente, la vendita sottocosto, i pagamenti in contanti e l’utilizzo di un conto corrente aperto presso la stessa agenzia bancaria delle cedenti. La contribuente ha sostenuto che la consegna della merce, la successiva rivendita e il pagamento delle fatture dimostrassero l’effettività delle operazioni.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta fondata. Una volta forniti dall’Ufficio gravi e sufficienti indizi della fittizietà soggettiva delle operazioni e della possibile frode, l’onere di provare la propria estraneità alla frode e l’effettiva diligenza commerciale si trasferisce sulla contribuente. La mera consegna e rivendita della merce e il pagamento delle fatture non sono sufficienti, poiché tali circostanze sono compatibili anche con una frode fiscale. È stata quindi confermata la negazione del diritto alla detrazione dell’IVA.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato quando il contribuente partecipa, anche inconsapevolmente ma senza la necessaria diligenza, a operazioni inserite in una frode fiscale.
Principio dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti
L’Amministrazione deve fornire gravi, precisi e concordanti elementi sulla fittizietà delle operazioni o sulla consapevolezza del contribuente; assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettività sostanziale dell’operazione e di avere adottato ogni ragionevole cautela per evitare il coinvolgimento nella frode.
Massime di principio
- La consegna effettiva dei beni e il pagamento delle fatture non dimostrano, da soli, la genuinità fiscale dell’operazione: possono esistere anche in una frode carosello o in una frode basata su soggetti interposti.
- Quando il fornitore presenta anomalie strutturali e fiscali rilevanti, il cliente deve dimostrare una concreta verifica dell’affidabilità commerciale e fiscale della controparte.
- Indizi come assenza di una sede reale, mancanza di personale o struttura, omesso versamento dell’IVA, prezzi anomali, pagamenti in contanti e collegamenti bancari tra le parti possono giustificare l’inversione dell’onere probatorio.
- La rivendita della merce a prezzi inferiori al costo può costituire un indice di anomalia, soprattutto se si accompagna ad altri elementi sintomatici della fittizietà o della frode.
- Per conservare il diritto alla detrazione non basta dimostrare che la transazione è materialmente avvenuta: occorre provare di non sapere, né poter ragionevolmente sapere usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione fosse collegata a una frode IVA.
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