Cassazione Penale, Ordinanza n. 15380/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ritenendo insussistente l’ipotesi di lieve entità sulla base della quantità di droga rinvenuta, dell’elevato principio attivo, del numero di dosi ricavabili, della presenza di strumenti per il frazionamento e del denaro contante trovato nella disponibilità dell’imputato. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata di lieve entità; 2) vizio in punto di dosimetria della pena, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p.; 3) illegittimità della confisca della somma di euro 20.770, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato tutti i parametri richiesti per escludere la lieve entità, considerando non solo il peso della sostanza ma anche il principio attivo, le dosi ricavabili e gli indici concreti di un’attività di spaccio stabile. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione sulla pena era sufficiente e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Ha giudicato manifestamente infondato anche il terzo motivo, richiamando la disciplina della confisca obbligatoria del denaro sproporzionato rispetto ai redditi e non giustificato nella provenienza. Conseguentemente l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio contestato e confermato in appello.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L’ipotesi di lieve entità va valutata considerando complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell’azione, oltre a quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto è stata esclusa per la rilevanza degli indici sintomatici di una stabile attività di spaccio.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione alla richiesta di attenuanti generiche; la Corte reputa la motivazione del giudice di merito sufficiente e non illogica.
art. 133 c.p.
La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può motivare in modo sintetico richiamando gravità del fatto e capacità a delinquere, salvo pene molto elevate rispetto al medio edittale.
art. 240-bis c.p.
Prevede la confisca del denaro di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risulti sproporzionato rispetto al reddito o alla capacità economica.
art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rende applicabile alla materia degli stupefacenti la confisca disciplinata dall’art. 240-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per escludere la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è sufficiente il dato ponderale della sostanza: il giudice deve apprezzare complessivamente tutti gli elementi dell’art. 73, comma 5, inclusi principio attivo, dosi ricavabili, modalità dell’azione e ulteriori indici sintomatici dell’offensività concreta.
- La configurabilità del 'piccolo spaccio' richiede un volume di dosi divulgabili realmente modesto; la disponibilità di un numero elevato di dosi ricavabili, di strumenti per il frazionamento e di denaro contante può corroborare la conclusione opposta, cioè l’esistenza di un’attività di spaccio non lieve e consolidata.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e della gravità del fatto; una motivazione più analitica è necessaria solo se la pena irrogata si discosta sensibilmente dalla media edittale.
- La confisca del denaro può essere disposta quando il condannato non ne giustifichi la provenienza e risulti una sproporzione oggettiva tra le somme detenute e i redditi leciti dichiarati; il giudice può valorizzare dati economici concreti e reputare inconferenti giustificazioni non supportate da elementi oggettivi.
- Nel giudizio di legittimità, censure che investano valutazioni di merito già logicamente e coerentemente argomentate dal giudice di appello sono destinate a essere dichiarate inammissibili quando si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
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