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Sentenza

Sentenza n. 2826/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1187/2024

Giustizia amministrativa202504253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1187/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1187/2024, notificata al Ministero l'8 giugno 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nei quattro anni scolastici indicati. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione della relativa indennità, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione del titolo giudiziale, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha disposto, inoltre, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo ausiliario è tenuto a depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all'adempimento dell'incarico, secondo i riferimenti agli artt. 55, 56 e 71 richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, circostanza dimostrabile mediante certificazione della cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, anche quando il titolo sia stato formato dal giudice ordinario.
  • L'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento può essere assistita dalla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione obbligata o in un funzionario da questi delegato, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il commissario deve presentare la parcella entro il termine di decadenza previsto dalla normativa, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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