Cassazione Civile, Ordinanza n. 20444/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, disconoscendo la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA. Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso. In corso di giudizio, la società depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, perché aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, allegando accettazione della proposta e versamenti eseguiti; contestualmente rinunciava agli atti. La Corte ha però rilevato che non era dimostrato un collegamento inequivoco tra la definizione agevolata prodotta e l’atto impositivo oggetto del giudizio; ha invece preso atto della rinuncia espressa al ricorso notificata alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, richiamando la fattispecie estintiva di cui all’art. 391 c.p.c. Ha escluso di dover pronunciare la cessazione della materia del contendere in base alla definizione agevolata, poiché non risultava provato con certezza il nesso tra la domanda di definizione e l’avviso di accertamento impugnato. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la definizione del giudizio è dipesa da eventi sopravvenuti e non dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come base della definizione agevolata invocata dalla ricorrente, ma la Corte rileva che non vi era un collegamento inequivoco con l’atto impositivo oggetto del giudizio
L. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, citata in relazione alla definizione agevolata
art. 391 c.p.c.
la rinuncia espressa al ricorso determina la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata per il testo introdotto nell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia espressa al ricorso, se notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., anche quando la parte abbia contestualmente allegato altre ragioni sopravvenute di definizione della lite.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata richiede la prova chiara e univoca del collegamento tra la domanda definitoria e l’atto oggetto del giudizio; in mancanza di tale nesso, la Corte non può pronunciare l’estinzione per tale causa.
- Quando l’estinzione del giudizio deriva da fatti sopravvenuti e non dall’infondatezza dell’impugnazione, non ricorre il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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