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Sentenza

Sentenza del 03/05/2023 n. 11576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRES versata per il settore energetico sostenendone l'illegittimità costituzionale (in particolare del D.L. 25 giugno 2008, n.112, art.81, commi 16-18). Dopo silenzio-rifiuto e decisioni negative di CTP e CTR (che si sono richiamate alla sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015 che ha dichiarato l'illegittimità della norma limitandone tuttavia gli effetti temporali), la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di varie disposizioni costituzionali (artt. 136, 101, 81, 24, 70, 71, 95, 100, 117 ecc.), norme di rango europeo (TUE, CEDU, Carta dei diritti UE) e norme procedurali (art.360 c.p.c.), chiedendo anche, in alcune parti, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: non è ammissibile in Cassazione dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali (occorre l'eccezione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale); molti motivi in realtà impugnavano la sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015 o la sua interpretazione, ma contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione (art.137 Cost.) e la Corte costituzionale aveva esercitato legittimamente il potere di modulare gli effetti temporali della declaratoria, disponendo che l'illegittimità decorresse dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e i profili invocati di contrarietà a diritti UE/CEDU sono stati ritenuti non fondati. La ricorrente è condannata alle spese (liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate) e al versamento eventuale di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n.10 del 2015 (dispositivo)

    a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale

    La Corte ha modulato temporalmente gli effetti della declaratoria di illegittimità, limitandone la retroattività per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e operando un bilanciamento e una graduazione temporale degli effetti.

  • Costituzione, art.136

    Disciplina la decorrenza degli effetti delle sentenze costituzionali (regola generale di efficacia retroattiva salvo rapporti esauriti); la Corte costituzionale può tuttavia modulare temporalmente gli effetti in presenza di esigenze di bilanciamento e proporzionalità.

  • Costituzione, art.137

    Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

    Principio richiamato dalla Cassazione per escludere che la decisione della Corte costituzionale possa essere messa in discussione tramite ricorso per cassazione; i giudizi che si limitano ad attaccare quella decisione sono inammissibili.

  • L. 11 marzo 1953, n.87, art.30

    Norma sul funzionamento della Corte costituzionale citata dalla ricorrente; la Cassazione osserva che le doglianze rivolte direttamente a presunte violazioni costituzionali non possono essere valutate in sede di cassazione.

  • D.L. 25 giugno 2008, n.112, art.81 (c.d. "Robin tax")

    Norma primaria controversa la cui illegittimità è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale ma con modulazione temporale degli effetti; la Cassazione ha ritenuto legittimo che la Corte abbia limitato la decorrenza per ragioni di bilanciamento costituzionale (equilibrio di bilancio).

  • Codice di procedura civile, art.360 c.p.c., comma 1, n.3

    Richiamato come possibile parametro di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto però l'intero ricorso inammissibile per le ragioni di cui sopra (impropria deduzione di profili costituzionali).

  • Costituzione, art.24

    Diritto alla difesa invocato dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che la modulazione degli effetti da parte della Corte costituzionale non contrasti con l'art.24 e che la questione sia comunque preclusa in cassazione.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17)

    Presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che la Corte dichiara sussistenti in favore dell'erario nei confronti della ricorrente.

  • Trattati e diritti europei (TUE, CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE)

    La ricorrente ha invocato plurimi principi UE (certezza del diritto, legittimo affidamento, tutela giurisdizionale effettiva ecc.); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e non necessaria la proposizione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali: la questione di legittimità deve essere proposta davanti alla Corte costituzionale e non può essere sostituita ad opera del ricorso per cassazione.
  • Se la Corte costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti di una declaratoria di illegittimità (limitando la retroattività), i giudici ordinari devono uniformarsi a tale modulazione; impugnare l'applicazione di quella modulazione in sede di cassazione si traduce spesso in inammissibilità per contrasto con l'art.137 Cost.
  • La Corte costituzionale può limitare la retroattività delle proprie decisioni quando ciò sia necessario per il bilanciamento di valori costituzionali (es. tutela dell'equilibrio di bilancio) e nei limiti della proporzionalità; questa tecnica è giuridicamente legittima e vincolante per i giudici di merito e per la Cassazione.
  • Prima di chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è necessario che sussista una rilevante questione di diritto dell'Unione non già risolta e che il profilo UE sia effettivamente decisivo per la soluzione della controversia; l'invocazione generica di principi UE non è sufficiente.
  • Per ottenere rimborsi a seguito di dichiarazioni di illegittimità costituzionale limitate temporalmente, il contribuente deve verificare se il proprio rapporto rientra tra quelli salvati dalla Corte (es. rapporti esauriti) o se la decisione cost. ha espressamente escluso effetti retroattivi per i periodi anteriori; diversamente la pretesa risulta normalmente preclusa.
  • Proceduralmente, se si mira a censurare la disciplina degli effetti di una declaratoria costituzionale, è necessario sollevare la questione con gli strumenti e davanti alle sedi competenti (Corte costituzionale) e argomentare in termini di conflitto con parametri costituzionali concreti e non con attacchi diretti alla sentenza della Corte.

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