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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11354 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti- Conseguenze sui giudizi in corso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria n. 69 dell’1 luglio 2010, che aveva confermato l’annullamento, disposto dalla CTP di La Spezia, degli avvisi di rettifica doganali per il recupero di dazi antidumping relativi a importazioni del 2004 di lampade fluorescenti dichiarate di origine filippina, ma ritenute di origine cinese. La CTR aveva ritenuto, tra l’altro, che il dazio antidumping pertinente fosse stato introdotto solo nel 2005 e che ricorressero i presupposti della buona fede dell’importatrice; aveva inoltre respinto le eccezioni della società sul contraddittorio e sulla necessità di un rinvio pregiudiziale. L’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso principale e Duralamp due motivi incidentali. Nel corso del giudizio di cassazione, tuttavia, le parti hanno concluso una transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, omologato dal Tribunale di Firenze il 5 novembre 2014, e hanno chiesto la definizione in rito della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti a ottenere una pronuncia di merito, senza esaminare i motivi del ricorso principale o di quello incidentale. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 182-ter, comma 5, l. fall. riguarda la transazione fiscale nel concordato preventivo e non si estende espressamente a quella conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, disciplinata dal comma 6; nondimeno, anche in quest’ultimo caso la transazione fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria comporta la caducazione delle sentenze dei precedenti gradi non passate in giudicato e non determina un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria: il giudicato riguarda soltanto il venir meno dell’interesse a proseguire il processo. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 182-ter, commi 5 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La cessazione della materia del contendere è formula terminativa prevista espressamente dalla L. Fall., art. 182 ter, comma 5, ma limitatamente all'ipotesi di transazione fiscale conclusa nell'ambito "della procedura di concordato ai sensi dell'art. 181". Tale disposizione pertanto non è applicabile all'ipotesi in cui la transazione venga conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui alla L. Fall., art. 182-bis, giacchè il comma 6 del citato art. 182 ter - che ha esteso la possibilità per il debitore di stipulare la transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti [...] non ripete la disposizione di cui al comma 5, nè contiene un suo richiamo.

    Il comma 5 disciplina espressamente la cessazione della materia del contendere per la transazione fiscale conclusa nel concordato preventivo; il comma 6 estende la transazione agli accordi di ristrutturazione senza estendere anche quella specifica formula processuale. La transazione nell’accordo di ristrutturazione produce però, secondo la Corte, la distinta conseguenza processuale dell’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

  • Art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Tale disposizione pertanto non è applicabile all'ipotesi in cui la transazione venga conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui alla L. Fall., art. 182-bis, giacchè il comma 6 del citato art. 182 ter - che ha esteso la possibilità per il debitore di stipulare la transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti [...] non ripete la disposizione di cui al comma 5, nè contiene un suo richiamo.

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è il contesto nel quale può essere conclusa la transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter, comma 6. La mancanza di un richiamo al comma 5 esclude l’applicazione automatica della cessazione della materia del contendere prevista per il concordato.

Massime di principio

  • La transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione può far venir meno l’interesse delle parti a proseguire un giudizio tributario pendente, anche se la legge non prevede espressamente per tale ipotesi la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la transazione fiscale rientra nell’art. 182-ter, comma 6, l’esito processuale indicato dalla Corte è l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non una decisione di merito sulla legittimità della pretesa tributaria.
  • La declaratoria non conferma né annulla nel merito la pretesa: caducate le decisioni non definitive dei gradi precedenti, non si forma giudicato sostanziale sulla pretesa, ma soltanto sul venir meno dell’interesse a proseguire il processo.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando ricorrono giusti motivi e le parti non formulano richieste contrarie, come avvenuto nel caso esaminato.

Testo integrale

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