Sentenza n. 149/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 13.5.2025, n. 149, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 13 maggio 2025, n. 149, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico spettante, oltre agli accessori e alle spese di lite. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della decisione all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’accredito delle somme riconosciute: 1.000 euro per ciascuna di due ricorrenti, e 500 euro per ciascuna delle altre tre, con i relativi accessori, oltre alle spese liquidate nella sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona, rilasciando alle ricorrenti la carta del docente e accreditando gli importi rispettivamente di 1.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, 500 euro e 500 euro, con i relativi accessori. Ha inoltre ordinato il pagamento delle spese di lite già liquidate nel giudizio civile, pari a 49 euro per esborsi e 1.200 euro per onorari, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato. Il giudice ha valorizzato il decorso del termine di grazia e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce aventi contenuto pecuniario nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso prima di esaminare l’azione di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
Impone a chi eccepisce l’adempimento di provarlo; nel caso concreto, il Ministero, non avendo contestato né dimostrato l’adempimento, non ha assolto al relativo onere probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari alla piena attuazione del titolo, specificando importi e termini di adempimento.
- Quando l’amministrazione sostiene, anche implicitamente, di avere adempiuto al giudicato, grava su di essa l’onere di provare l’avvenuto adempimento ai sensi dell’art. 2697 c.c.; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
- Il giudizio di ottemperanza può concludersi con la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine prefissato qualora l’amministrazione rimanga inadempiente dopo l’ordine giudiziale.
- L’azione di ottemperanza relativa a un’obbligazione pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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