Sentenza n. 4822/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione della Determinazione n. 664 del 30.03.2026 della Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli nella parte in cui, prendendo atto della graduatoria definitiva delle istanze ed adottando ed approvando la graduatoria suddetta, inserisce la domanda dei ricorrenti tra quelle con esito negativo, mai comunicata; 2) dell’atto di rigetto prot. n. 0048085 del 3.04.2026 Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio UOC Sportello per l’Edilizia Privata del Comune di Pozzuoli che respinge l’istanza perché inammissibile, mai comunicato; 3) dell’atto del 20.05.2026 della Direzione 5 coordinamento urbanistica Governo del territorio UOC Sportello per l’edilizia – Edilizia privata del Comune di Pozzuoli con oggetto “interventi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili ai sensi dell’Art. 9-nonies del decreto legge 11 giugno 2024 n. 76…Riscontro osservazione del 28.04.2026 acquisita al protocollo al n. 58780” con cui si respingono le osservazioni e si conferma il diniego 48085 e la inammissibilità della domanda; 4) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo ivi compresi, ove occorra e ritenuti lesivi in parte qua, la richiesta di integrazione Sue n. 0112424 dell’11.11.25; le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 07.02.25 e n. 78 del 13.06.25 del Comune di Pozzuoli; la Determinazione della Direzione 5 Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio CED n. 2620 del 31.12.2025 di approvazione criteri e elenco ammessi e della determinazione dirigenziale n. 2541 del 18.12.25 entrambe del Comune di Pozzuoli; nonchè, ove occorra e in parte qua, l’ulteriore graduatoria approvata a seguito di tutte le Osservazioni ove eventualmente approvata; atti tutti questi mai comunicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego e inserimento in graduatoria negativa di domande di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un edificio residenziale inagibile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti del Comune di Pozzuoli che avevano respinto, dichiarandole inammissibili, le domande presentate ai sensi dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 per ottenere contributi destinati alla riparazione e riqualificazione sismica dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici del 2024 e del 2025. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto la documentazione necessaria, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato, e hanno contestato la legittimità del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non consentirebbe l'erogazione separata del contributo per le parti comuni o per immobili con difformità sanabili. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle censure contro il decreto interministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare requisiti e documentazione predeterminati, senza esercitare discrezionalità nell'an, nel quid o nel quomodo del contributo. Anche la graduatoria, pur prevista in ragione della limitatezza delle risorse, si fonda su criteri oggettivi e costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei, non uno strumento di selezione qualitativa o comparativa. La disponibilità finanziaria integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non un limite esterno a un potere discrezionale. La verifica dello stato legittimo dell'immobile costituisce soltanto un presupposto del contributo e non rende la controversia attinente all'edilizia o all'urbanistica, né la riconduce alla giurisdizione esclusiva amministrativa: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica in favore delle vittime di una calamità. Neppure la censura subordinata contro il decreto interministeriale modifica il riparto, poiché resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo. Il ricorso può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 111
La disposizione, attuata dal decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, configura un sistema vincolato di contributi per la riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità di un titolo abilitativo edilizio o di un titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari
La graduatoria e lo scorrimento dipendono da criteri predeterminati e dalla disponibilità finanziaria, senza trasformare la posizione del richiedente in interesse legittimo.
art. 9-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Il requisito dello stato legittimo rileva come presupposto vincolato per l'accesso al contributo, non come elemento idoneo a trasformare la controversia in una controversia edilizia o urbanistica.
art. 103 Cost.
L'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa alle controversie in materia di sovvenzioni e contributi non è costituzionalmente necessitata; in mancanza di espressa previsione legislativa, non possono essere attratte alla giurisdizione amministrativa controversie aventi natura patrimoniale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, ai fini della translatio iudicii, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa e regolamentare predetermina beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di calcolo e modalità di erogazione di un contributo, senza attribuire all'amministrazione un potere di comparazione discrezionale, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La formazione di una graduatoria non determina di per sé la natura di interesse legittimo della posizione del richiedente: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei in presenza di risorse limitate.
- Quando il beneficio è finanziato entro un plafond e la disponibilità delle risorse condiziona l'attribuzione concreta, la provvista finanziaria può costituire un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché un limite esterno all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
- La circostanza che, per ottenere un contributo post-sismico, debba essere verificato lo stato legittimo dell'immobile non riconduce la controversia alla materia edilizia o urbanistica né alla relativa giurisdizione esclusiva, se l'oggetto immediato della lite resta il riconoscimento della provvidenza economica.
- La contestazione subordinata di una disposizione attuativa, proposta esclusivamente per rimuovere un ostacolo all'erogazione del contributo, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione di un atto normativo o regolamentare.
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