Sentenza n. 2180/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 25 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 25 maggio 2024 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia per il decorso del termine per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, chiedendo che il Ministero fosse condannato a provvedere. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento né formulata alcuna richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto tali presupposti risultavano integrati: il Ministero non aveva deciso sulla domanda del 25 maggio 2024. Il TAR ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è stato richiamato quale termine violato dall’amministrazione rimasta inerte.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 29 c.p.a.
Il giudizio è stato definito mediante accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordine all’amministrazione di provvedere, con nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando sia stata presentata una formale istanza e sia scaduto il termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi.
- La protratta inerzia dell’amministrazione oltre i termini normativi integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
- Nel giudizio sul silenzio, l’ordine giudiziale di provvedere non determina il contenuto dell’atto finale: l’amministrazione deve comunque concludere il procedimento nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e della disciplina applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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