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Sentenza

Sentenza n. 13827/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - del provvedimento con il quale è stato decretato il non superamento della prova preselettiva del concorso “Ministero del turismo - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 5 unità di Funzionario per la Comunicazione istituzionale (codice concorso TUR/CI/140)” del candidato Ludovico Conti, comunicato il 25/11/2025; - degli elenchi/graduatorie dei candidati ammessi al successivo step concorsuale nella parte in cui non ricomprendono il candidato Ludovico Conti, ancorché non pubblicate; - del punteggio attribuito, visibile nella pagina personale disponibile sul sito di Formez PA, in quanto viziato dalla presenza di quiz errati oltre che fuorvianti; - della penalità di - 0,25 e/o ove esistente del provvedimento di irrogazione della penalità, assegnata al ricorrente per aver risposto in modo errato al quesito n. 7, intrinsecamente errato perché inerente a una norma giuridica espunta dall’ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità; - del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale di correzione della prova preselettiva nella parte in cui sottrae 0,25 punti per il quesito n. 7; - ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva con riferimento al quesito n. 7; - del calendario delle prove scritte, nella parte in cui non include parte ricorrente; - della prova preselettiva nella parte in cui si prevede il quesito n. 7; - del quesito n. 7 della prova preselettiva del 20/11/2025; - del bando di concorso ed ogni altro atto o documento, ancorché non conosciuto laddove interpretato in senso contrario agli interessi del ricorrente relativamente alle questioni proposte con il presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova preselettiva di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente; e per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente a essere ammessa alle prove scritte del predetto concorso pubblico; - del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova preselettiva del concorso in relazione al quiz n. 7 e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo e/o ammesso al successivo step procedurale; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate ognuna per quanto di competenza: - a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, rimuovendo la penalità di -0,25 ed incrementando consequenzialmente il punteggio della prova preselettiva con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente; - a convocare l’odierna parte ricorrente alla prova scritta del concorso “Ministero del turismo - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 5 unità di Funzionario per la Comunicazione istituzionale” (codice concorso TUR/CI/140), già fissata per il 16/12/2025 ed a porre in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al ricorrente di sostenere la predetta prova scritta; - in subordine e solo qualora non sia possibile sostenere la prova concorsuale nella data già calendarizzata, ad essere ammesso a svolgere la prova concorsuale in altra data;

Giustizia amministrativa202514789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva e atti connessi, fondati sull’attribuzione di una penalità per la risposta errata al quesito n. 7

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato al profilo di funzionario per la comunicazione istituzionale, aveva ottenuto 30,75 punti, a fronte della soglia di ammissione di 31 punti, in ragione di 43 risposte corrette, 6 errate e 1 non data. Contestava l’applicazione della penalità di -0,25 punti per il quesito n. 7, riguardante l’art. 2 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011. Tale disposizione era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80/2012. Il ricorrente deduceva che il quesito fosse intrinsecamente errato, o comunque ambiguo e fuorviante, perché formulato al tempo presente e con la locuzione “ai sensi di quanto previsto” da una norma ormai espunta dall’ordinamento. La rimozione della penalità avrebbe determinato il raggiungimento della soglia minima e l’ammissione alla prova scritta. In via cautelare chiedeva di essere ammesso alla prova scritta, poi effettivamente sostenuta con esito positivo.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso senza necessità di notificare il ricorso ai candidati ammessi o di integrare il contraddittorio, poiché al momento della proposizione non era stata approvata la graduatoria e non erano quindi individuabili controinteressati in senso tecnico. Ha inoltre riconosciuto il permanere dell’interesse alla decisione, poiché l’ammissione alla prova scritta era stata disposta solo con riserva e non risultava ancora approvata la graduatoria. Nel merito ha accolto il ricorso. Il quesito n. 7 richiamava una disposizione dichiarata incostituzionale e quindi non più applicabile, mentre la formulazione al tempo presente induceva il candidato a ritenere che si trattasse di disciplina vigente. Il quesito era pertanto almeno fuorviante e non consentiva di individuare un’unica risposta inequivocabilmente corretta, in contrasto con i requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità propri dei test concorsuali. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di mancato superamento della preselezione, eliminato la penalità di -0,25 punti e disposto la definitiva ammissione del ricorrente alla prova scritta già sostenuta, stabilizzandone l’esito positivo e, ove già svolta, anche la valutazione dei titoli. Il Ministero e Formez PA sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 del bando di concorso

    La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla; alla risposta errata è attribuito il punteggio di -0,25; è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso, oltre agli eventuali ex aequo.

    La soglia e il sistema di punteggio previsto dal bando hanno comportato il mancato superamento della prova, ma la penalità è stata rimossa perché collegata a un quesito illegittimamente formulato.

  • art. 2 dell’Allegato 1 al d.lgs. 79/2011

    L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è consentito quando sussistono esigenze di carattere unitario, tra cui la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività del settore turistico e il riordino e l’unitarietà dell’offerta turistica italiana.

    La disposizione era stata dichiarata incostituzionale e non poteva essere utilizzata, senza adeguata contestualizzazione, come fonte vigente per la formulazione di un quesito concorsuale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 80/2012

    La disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost.

    La declaratoria ha espunto la disposizione dall’ordinamento, rendendola non applicabile e impedendo che fosse assunta come base normativa vigente di un quesito formulato al presente.

  • art. 136, primo comma, Cost.

    Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    La norma fonda l’effetto della declaratoria di incostituzionalità sulla cessazione di efficacia della disposizione dichiarata illegittima.

  • art. 30, commi 3 e 4, l. 87/1953

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono essere applicate né costituire il fondamento di atti amministrativi, salvo i limiti relativi ai rapporti esauriti e la speciale disciplina penale richiamata dal comma 4.

  • art. 97 Cost.

    Principio del pubblico concorso.

    Il principio concorsuale esige che le domande e le risposte dei test siano formulate in modo chiaro, nitido e non ambiguo, così da consentire l’individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva formulato anche una domanda risarcitoria e di condanna, ma la decisione ha definito la controversia mediante annullamento e ammissione definitiva alla procedura, senza liquidare un risarcimento.

Massime di principio

  • Nei test a risposta multipla delle procedure concorsuali, le domande e le alternative di risposta devono essere formulate in modo chiaro, nitido e non ambiguo, così da consentire l’individuazione di un’unica risposta inequivocabilmente corretta.
  • È fuorviante un quesito concorsuale formulato al tempo presente e con riferimento a una disposizione normativa già dichiarata incostituzionale ed espunta dall’ordinamento, se tale formulazione induce il candidato a ritenere vigente la disciplina richiamata.
  • La pubblica amministrazione può chiedere ai candidati di conoscere una disposizione ormai non vigente, ma deve formulare il quesito in modo coerente con la sua abrogazione o declaratoria di incostituzionalità, evitando di presentarla come fonte normativa attuale.
  • La dichiarazione di incostituzionalità impedisce che la norma dichiarata illegittima sia applicata o assunta a fondamento di atti amministrativi successivi; tale effetto rileva anche nella predisposizione di quesiti concorsuali.
  • Quando l’impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale è proposta prima dell’approvazione della graduatoria, gli altri candidati ammessi non sono, di regola, controinteressati in senso tecnico, perché non è ancora individuabile una posizione definitivamente differenziata e tutelabile nei confronti dell’eventuale riammissione del ricorrente.
  • L’ammissione cautelare con riserva alla fase successiva di un concorso non esaurisce l’interesse alla decisione di merito: occorre stabilizzare definitivamente la posizione del candidato e l’esito delle prove eventualmente sostenute.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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