Cassazione Penale, Sentenza n. 34401/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Roma, della condanna per il reato di illecita detenzione di cocaina. I ricorrenti hanno contestato: a) l'affermazione di responsabilita' per presunte lacune investigative e per la insufficiente qualificazione della prova (suddivisione in dosi, bilancini, materiale da confezionamento, agenda con appunti); b) il mancato riconoscimento della lieve entita' ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (si e' invocata la modesta quantita' e la non significativita' delle circostanze); c) il diniego delle attenuanti generiche, contestando la valutazione negativa della fuga del BRAIDICH; d) la KRASNIQI ha chiesto inoltre la continuita' con reati gia' definiti, tramite motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimita' (richieste di diversa valutazione della prova), richiamando il principio che la Cassazione non puo' sostituirsi ai giudici di merito se non in presenza di mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione. I giudici hanno confermato la valutazione probatoria fondata sul ritrovamento nell'abitazione di 50 involucri di cocaina (circa 0,4 g ciascuno), sostanza da taglio, materiale per confezionamento, due bilancini di precisione e un'agenda con appunti, il tutto contenuto in una busta che la KRASNIQI aveva tentato di occultare. Hanno ritenuto corretta l'esclusione dell'ipotesi di lieve entita' ex comma 5 art. 73 D.P.R. 309/1990, avendo i giudici di merito adeguatamente considerato il grado di purezza elevato della sostanza, le modalita' dell'azione (detenzione avvenuta durante detenzione domiciliare, indice di contatti con ambienti di narcotraffico) e altri elementi sintomatici di attitudine allo spaccio. La richiesta di applicazione della continuazione con reati gia' giudicati definitivamente non e' stata accolta in questa sede, ratione procedendi, potendosi valutare tale continuazione solo in sede esecutiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
La lieve entita' si determina con valutazione complessiva di elementi quantitativi e qualitativi, nonche' mezzi, modalita' e circostanze dell'azione; nel caso concreto l'elevata percentuale di principio attivo, la suddivisione in numerose dosi gia' confezionate, il materiale per il confezionamento e la detenzione durante gli arresti domiciliari hanno giustificato l'esclusione dell'ipotesi di lieve entita'.
Giurisprudenza sul limite della sindacabilita' in sede di cassazione (principio di non rinnovazione del merito)
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna) e principi affini
La Corte ricorda che in cassazione non sono deducibili doglianze che attaccano la persuasivita' o la diversa lettura delle prove; sono ammissibili solo vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' su profili essenziali.
Giurisprudenza sulla continuazione e limiti di prospettazione in Cassazione
Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018 (Rodriguez)
Non e' proponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede e un altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia impugnata; la continuazione deve essere valutata in sede esecutiva.
Precedenti di merito e di legittimita' su esclusione del fatto lieve
Sez. 4, n. 37049 del 31/03/2023 (Agnello); Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo) e altri
Confermano che la valutazione sulla lieve entita' e' globale e che elementi quali alta purezza, modalita' di azione e contesti (es. attivita' svolta durante arresti domiciliari) possono avere valore assorbente nell'escludere la lieve entita'.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per rinnovare la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura della prova sono, di regola, inammissibili a meno che non emergano vizi della motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta').
- La presenza di molteplici indici concordanti (numerose dosi gia' confezionate, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, annotazioni/agenda, tentativo di occultamento) e un elevato grado di purezza della sostanza sono elementi che, presi nel loro insieme, giustificano la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio e l'esclusione della lieve entita'.
- Lo svolgimento dell'attivita' illecita durante una misura restrittiva (es. arresti domiciliari) costituisce elemento significativo, idoneo a dimostrare rapporti stabili con ambienti di narcotraffico e quindi ostativo al riconoscimento di franchigie sanzionatorie piu' miti.
- La condotta post factum (es. fuga, latitanza) puo' legittimamente incidere negativamente sulla valutazione della personalita' e sull'esclusione o non concessione di attenuanti generiche.
- Le istanze processuali relative a effetti sulla continuazione con reati definitivi successivamente pronunciati non sono generalmente valutabili in sede di cassazione e devono essere sollevate/valutate in sede esecutiva.
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