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Sentenza

Sentenza n. 1159/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 283/2025, notificata al Ministero il 19 aprile 2025 e passata in giudicato. La sentenza riconosceva il diritto del docente all'attribuzione della Carta del Docente, per un valore nominale di euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2018/19 e 2019/20, oltre rivalutazione e interessi, e condannava il Ministero all'erogazione della carta. Il ricorrente chiedeva l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio è emerso, sulla base della documentazione depositata dall'Amministrazione e non contestata dal ricorrente, che il voucher della Carta del Docente era stato accreditato il 16 dicembre 2025, anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso di ottemperanza, entrambi dell'8 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. L'interesse all'ottemperanza mancava già al momento della proposizione del ricorso, poiché il giudicato era stato eseguito il 16 dicembre 2025, prima sia della notificazione sia del deposito del ricorso dell'8 gennaio 2026. La circostanza risultava dalla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 26 gennaio 2026 e veniva ulteriormente confermata dalla nota del 16 luglio 2026 e dall'estratto del file attestante la data di accredito del voucher. Il Collegio non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiesta dal ricorrente, perché l'esecuzione era anteriore all'instaurazione del giudizio e determinava quindi una carenza originaria dell'interesse, non una sopravvenuta perdita dello stesso. Le spese processuali sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando sussiste una manifesta carenza originaria di interesse ad agire; nel giudizio di ottemperanza tale carenza ricorre quando il giudicato risulta già eseguito prima della proposizione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha formulato alle parti l'avviso della possibile inammissibilità del ricorso prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato anteriormente alla notificazione e al deposito del ricorso determina la manifesta originaria carenza di interesse ad agire e conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'esecuzione del giudicato è già avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio, non ricorre una sopravvenuta carenza di interesse né una cessazione della materia del contendere, ma una carenza originaria dell'interesse all'azione.
  • La prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato può essere desunta dalla documentazione amministrativa depositata in giudizio, quale una nota dell'ufficio competente e un estratto dei dati attestanti l'accredito della prestazione dovuta, purché tale circostanza non sia contestata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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