Ordinanza n. 5599/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento di Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-2023-01-26 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 03-01-2022 al 24-03-2022, per un totale di giorni ottantuno (81) per gli effetti del DL 44/2021; Provvedimento di sospensione (v. doc.2). Dell'atto propulsivo / procedimento (in possesso della PA); Delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2); Della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; Della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2); Le circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2); La circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9); Aggiornamento delle Direttiva – degli atti presupposti, i quali costituiscono il fondamento degli effetti degli atti sopra chiesti, e per l'ostensione dei cedolini paga in riferimento ai mesi di “febbraio”, “marzo” e “aprile” 2022. Con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che dispone una detrazione di anzianità di grado con conseguente spostamento nel ruolo, unitamente al provvedimento di sospensione e agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale recante la detrazione dell’anzianità, il provvedimento di sospensione, gli atti propulsivi e le direttive e circolari del Ministero e dello Stato Maggiore della Difesa relative agli effetti della sospensione o dell’assenza ingiustificata connessa all’obbligo vaccinale previsto dal d.l. 44/2021, nonché ha chiesto l’ostensione dei cedolini paga relativi a febbraio, marzo e aprile 2022 e ha sollevato istanza per la proposizione di questioni di legittimità costituzionale. Il TAR, dopo aver trattenuto la causa in decisione, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità limitatamente all’impugnazione del decreto del 26 gennaio 2023. Tale decreto individuava espressamente un parigrado collocato posteriormente al ricorrente per effetto della detrazione di anzianità; tale soggetto assumeva quindi la qualità di controinteressato, con necessità di notificargli il ricorso nel termine decadenziale previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorso non risultava notificato a tale controinteressato. Il Collegio ha inoltre ipotizzato la necessità di verificare se vi fossero altri soggetti, non indicati nel decreto, che avessero sopravanzato il ricorrente per effetto della detrazione e che potessero subire pregiudizio dall’eventuale annullamento dell’atto.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né il merito né definitivamente la questione di ammissibilità. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti costituite un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sul possibile difetto di notifica al controinteressato individuato nel decreto impugnato. Ogni decisione è stata riservata; la causa sarà riesaminata in camera di consiglio il 6 maggio 2026 alla presenza dei soli magistrati. Restano quindi impregiudicate le questioni di rito, di merito, la domanda di ostensione e l’istanza di sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale profilo di inammissibilità
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di presentare memorie prima di decidere.
art. 41, comma 2, c.p.a.
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuati nell’atto impugnato entro il termine decadenziale previsto per l’impugnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate
Consente l’oscuramento dei dati identificativi delle parti nei provvedimenti giurisdizionali quando ricorrono i presupposti di tutela.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote non riportata nel testo
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato individua espressamente un soggetto la cui posizione giuridica verrebbe incisa dall’eventuale annullamento, tale soggetto è controinteressato necessario e il ricorso deve essergli notificato nel termine decadenziale, a pena di inammissibilità.
- La mancata notifica al controinteressato individuato nell’atto impugnato costituisce una questione rilevabile d’ufficio dal giudice e, prima della decisione, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- In presenza di un possibile vizio di inammissibilità rilevato d’ufficio dopo la discussione, il giudice deve assegnare alle parti un termine per memorie e riservare la decisione a una successiva camera di consiglio.
- Quando l’annullamento dell’atto potrebbe modificare le posizioni di ruolo di ulteriori soggetti non espressamente indicati nell’atto impugnato, il giudice può verificare la necessità di una successiva integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →