Cassazione Penale, Sentenza n. 28691/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 c.p.) e di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493‑ter c.p.), rideterminando la pena in 1 anno e 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa; il ricorrente articolava tre motivi: 1) contestazione dell'aggravante n. 7 dell'art. 625 c.p. sostenendo che il furto era avvenuto in uno studio medico e andava valutata concretamente la presenza di sorveglianza e controllo idonei ad ostacolare l'apprensione della res; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'atteggiamento collaborativo; 3) illegittima applicazione dell'aumento per recidiva perché, secondo la difesa, non sussistevano le condizioni per l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile perché il ricorrente non ha specificato quali concrete condizioni di sorveglianza e controllo avrebbero impedito l'apprensione della res; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il giudice può scegliere, ai fini dell'art. 133 c.p., l'elemento che ritiene prevalente e la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti richiamando la negativa personalità dell'imputato e la gravità delle condotte; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte territoriale ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'aumento per recidiva valutando non solo la reiterazione formale ma anche l'effettiva pericolosità dell'imputato, valutazione non sindacabile nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto; applicata unitamente all'art. 625 per la qualificazione aggravata del fatto.
art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Aggravante per il furto commesso in luogo esposto alla pubblica fede o in condizioni che rendono difficile l'apprensione della res; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante richieda una contestualizzazione concreta delle condizioni di sorveglianza e controllo, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
art. 625, primo comma, n. 4 cod. pen.
Aggravante richiamata nel procedimento di merito e poi esclusa dalla Corte d'appello (come riportato in sentenza d'appello).
art. 493‑ter cod. pen.
Norma sull'indebito utilizzo di carte di credito; contestata e ritenuta a carico dell'imputato dalla Corte d'appello.
art. 133 cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente tra quelli previsti dall'art. 133 e motivare il diniego delle attenuanti richiamando specifici elementi della personalità e della gravità del fatto.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso che contesti un'aggravante richiede una specifica contestualizzazione: non è sufficiente richiamare precedenti giurisprudenziali senza indicare quali concreti elementi di fatto dimostrino l'inesistenza dell'aggravante.
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio valutativo di merito a quello del giudice di merito quando quest'ultimo ha adeguatamente motivato la valutazione sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto.
- Ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche il giudice può porre rilievo sull'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la mancanza di riconoscimento delle attenuanti è ammissibile se ben motivata sulla base della personalità dell'imputato e della gravità della condotta.
- L'aumento per recidiva richiede motivazione analitica che valuti non solo la reiterazione formale dei reati ma anche l'effettiva pericolosità e l'inefficacia deterrente delle condanne pregresse; tale apprezzamento, se adeguatamente giustificato, non è sindacabile dalla Cassazione nel merito.
- In sede di cassazione i motivi formulati in maniera generica o meramente richiamando principi senza collegarli ai fatti concreti sono dichiarati inammissibili; ogni censura deve quindi esporre con precisione i profili di legittimità lesi e i fatti rilevanti.
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