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Sentenza

Sentenza n. 1592/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento avverso il foglio -OMISSIS- del 07.01.2022, comunicato con raccomandata a/r in data 12.01.2022, con il quale il Comandante del Reparto Supporto Servizio Generali ha disposto la sospensione dall’impiego a far data dal 07.01.2022 con conseguente perdita del diritto allo stipendio, nonché tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali al fine di ottenerne l’annullamento e il riconoscimento del diritto ad essere riammesso in servizio con ricostruzione della posizione stipendiale e previdenziale.

Giustizia amministrativa202200069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Ha compensato integralmente le spese, ravvisando giusti motivi nel complesso quadro normativo e nei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio del 7 gennaio 2022, comunicato il 12 gennaio 2022, recante la sospensione dall’impiego con perdita del diritto allo stipendio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione dall’impiego disposta dal Comandante del Reparto Supporto Servizio Generali dal 7 gennaio 2022, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché la riammissione in servizio e la ricostruzione della posizione stipendiale e previdenziale. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti. Con memoria del 13 luglio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Rilevato che parte ricorrente con memoria del 13 luglio 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione,

    La sopravvenuta dichiarazione di perdita d’interesse comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di causa tenuto conto del complesso quadro normativo e dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della presentazione del ricorso,

    Il complesso quadro normativo e i contrasti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione del ricorso costituiscono, nella fattispecie, giusti motivi per compensare le spese.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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