Sentenza n. 919/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 555/2025, relativa all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 555/2025 del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’accredito di complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto di avere già eseguito la sentenza né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’amministrazione debitrice. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi o modificativi, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di euro 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, compresa l’eventuale penalità maturata. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Il limite temporale è stato ritenuto necessario perché, decorso tale termine, opera il rimedio sostitutivo del commissario ad acta e la prosecuzione della penalità renderebbe il meccanismo manifestamente iniquo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità può applicarsi anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie e non deve produrre un effetto manifestamente iniquo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione spettanti sulla somma dovuta dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., consentendo l’applicazione della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi del credito, il giudice può ordinare l’esecuzione specifica della prestazione entro un termine assegnato, anche mediante l’accredito di somme o l’attribuzione dello strumento previsto dal giudicato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché il ritardo sia ingiustificato, l’attività richiesta all’amministrazione non presenti particolare complessità e non risultino altre ragioni ostative.
- La penalità di mora deve essere determinata in modo da evitare un effetto manifestamente iniquo: quando, decorso il termine per l’adempimento spontaneo, è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, la penalità può essere limitata sino alla scadenza di quel termine.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione e può essere incaricato di eseguire la prestazione principale nonché di corrispondere la penalità di mora maturata.
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