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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39788/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 599 c.p. (scriminante della provocazione). Il ricorrente ha sostenuto che il suo post su Facebook fosse una reazione collerica e provocata dalla percezione di un trattamento ingiusto del giornale "Go Fasano", che in un caso aveva pubblicato le generalità di arrestati e in un altro no; perciò avrebbe operato in stato d'ira giustificato dalla ingiustizia altrui, invocando anche la forma putativa della scriminante (errore plausibile circa l'illiceità del fatto altrui) e l'idea che l'esercizio di un diritto possa divenire "fatto ingiusto" se attuato con modalità sconvenienti o contrastanti con la coscienza etica collettiva.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato l'orientamento della Corte d'Appello che aveva ritenuto che l'esercizio del diritto di cronaca non costituisce di per sé "fatto ingiusto" e che la notizia era stata comunicata in modo proporzionato e corretto; di conseguenza la percezione della illiceità del fatto altrui non è risultata plausibile e la scriminante putativa non è applicabile. Per l'atto offensivo (post contenente la frase "Grandissimo pezzo di merda che non sei altro giannicola ora voglio che metti per esteso nome e cognome dei due fasanesi perché le cose si fanno uguali per tutti se non giuro che se mi capiti fra le mani povero a te") la condanna per diffamazione aggravata e il risarcimento civile erano stati confermati in grado; in cassazione il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 599 cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità della provocazione per i reati di ingiuria e diffamazione; la Corte ha ritenuto non applicabile la scriminante perché il fatto ingiusto non è consistito nell'esercizio del diritto di cronaca e non vi era plausibile percezione dell'illiceità dell'atto altrui.

  • art. 59 cod. pen.

    Disciplina della putatività delle circostanze: la Corte ricorda che la scriminante può essere riconosciuta in forma putativa solo se l'errore è plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile; qui tale condizione non sussisteva.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riferimento comparativo all'attenuante della provocazione (che opera in modo oggettivo); la Corte distingue l'attenuante dall'esimente di cui all'art. 599.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e a misure pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza citata (Sez.5, n. 27922 del 22/02/2018 Cito; Sez.5, n. 42933 del 29/09/2011 Gallina; Sez.5, n. 6398 del 01/03/1990 Bonoldi; v. anche Sez.5, n. 40256 del 16/09/2008 Pilla)

    La Corte si è attenuta al prevalente orientamento di legittimità secondo cui l'esercizio del diritto di cronaca non è di per sé 'fatto ingiusto'; cita precedenti favorevoli a questa interpretazione e segnala orientamenti contrari come minoritari.

Massime di principio

  • L'esercizio del diritto di cronaca o di critica non costituisce automaticamente un "fatto ingiusto" idoneo a giustificare reazioni diffamatorie: perché scatti la scriminante della provocazione occorre che il fatto altrui sia effettivamente illecito o che l'errore circa la sua illiceità sia ragionevole e plausibile.
  • La forma putativa della scriminante (errore sulla illiceità del fatto altrui) è ammessa, ma richiede che l'errore sia logicamente apprezzabile e plausibile; una mera sensazione di ingiustizia o una reazione emotiva non basta.
  • La proporzionalità e la correttezza della comunicazione della notizia da parte del media sono elementi decisivi: se la pubblicazione era di interesse pubblico e non abusiva, la reazione offensiva non trova giustificazione.
  • Chi si ritiene leso da una pubblicazione non può giustificare con facilità un comportamento diffamatorio; è preferibile perseguire vie legali o di rettifica piuttosto che rispondere con insulti o minacce.
  • In sede di impugnazione, la Corte di legittimità controlla la plausibilità della percezione dell'illiceità: valutazioni concrete dei giudici di merito sulla proporzione e correttezza della notizia sono difficili da riformare se motivate.
  • Nel caso di condanna confermata, il ricorrente è esposto a condanne per spese, somme alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile; quindi la scelta di impugnare deve valutare la fondatezza del motivo e la possibilità di successo.

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