Sentenza n. 8164/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n. 25264 del 2.12.2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca, di non approvazione delle modifiche della parte generale del Regolamento didattico d’Ateneo, proposte da eCampus ai sensi del D.M. n. 270/2004; - della nota di trasmissione prot. 25264 del 2.12.2022; - del parere del CUN reso all’adunanza dell’1.12.2022; - dell’Allegato 4 al D.M. n. 289 del 2019 e dell’Allegato tecnico al D.M. del 17 aprile 2003; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.7.2023: - del parere del CUN reso all’adunanza del 18.5.2023; - “per quanto occorrer possa”, della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 9125/2023 del 19.5.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di non approvazione delle modifiche al regolamento didattico d'Ateneo, unitamente ai pareri del CUN e agli atti connessi; con motivi aggiunti, successivo parere del CUN e nota ministeriale relativi a una nuova proposta di modifica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'università ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 dicembre 2022, recante la non approvazione delle modifiche alla parte generale del regolamento didattico d'Ateneo, il relativo parere del CUN e gli atti connessi, inclusi l'Allegato 4 al D.M. n. 289/2019 e l'Allegato tecnico al D.M. 17 aprile 2003. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato il successivo parere del CUN del 18 maggio 2023 e la nota ministeriale del 19 maggio 2023, riguardanti una nuova proposta di modifica del regolamento trasmessa per adeguarsi a diversi rilievi già formulati dal CUN. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 22 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio, in ragione di circostanze sopravvenute.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate tra le parti, considerata la definizione in rito della controversia, la richiesta della ricorrente e la mancata opposizione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio, senza una specifica ulteriore interpretazione espressa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza in modalità da remoto, senza una specifica ulteriore interpretazione espressa.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e documenta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare anche un ricorso integrato da motivi aggiunti e comporta la definizione in rito dell'intera controversia, ove l'interesse alla decisione sia venuto meno rispetto agli atti oggetto di entrambe le impugnazioni.
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