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Ordinanza

Ordinanza n. 364/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della valutazione dei titoli della ricorrente quale risultante dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla Regione Abruzzo, avvenuta il 15.09.2025, concernente il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, indetto con bando pubblicato in data 05.06.2025 per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali; - in parte qua della graduatoria relativa alla Regione Abruzzo, pubblicata in data 15.09.2025, concernente il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali; - di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o, comunque connesso, anche laddove non conosciuto, compresa la validazione della graduatoria di merito effettuata dalla Commissione RIPAM.

Giustizia amministrativa202514194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione dei titoli e graduatoria regionale relativa a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale presso gli uffici scolastici regionali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione dei titoli e la graduatoria relativa alla Regione Abruzzo, lamentando la mancata attribuzione di complessivi 3 punti per il possesso di due Master di II livello, rispettivamente in “Strategie organizzative e innovazione nella P.A.” e “Addetto all’ufficio del processo”. Ha dedotto l’illegittimità della valutazione per difetto di motivazione, rilevando che la lex specialis prevedeva l’attribuzione di 1,5 punti per ciascun Master di II livello in presenza di attinenza del percorso di studio alle materie della prova scritta, ma che il verbale della Commissione non indicava le ragioni della ritenuta non attinenza. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata predeterminazione di criteri specifici per la valutazione dell’attinenza dei titoli.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché il verbale della Commissione non esplicitava le ragioni della mancata attribuzione del punteggio e non risultavano predeterminati criteri specifici per valutare l’attinenza dei Master alle materie della prova scritta. Il Collegio ha rilevato, in via sommaria, che le materie dei due Master apparivano attinenti alle materie indicate dalla lex specialis, tra cui diritto costituzionale, diritto civile, disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti, nonché elementi di diritto processuale civile e del lavoro. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerata la conclusione della procedura e la già intervenuta stipula del contratto di lavoro della controinteressata collocata prima della ricorrente. La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con obbligo per le amministrazioni di procedere a una nuova valutazione dei titoli della ricorrente e di motivare la determinazione conclusiva. Il TAR ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati tra la terza e la ventisettesima posizione, fissando specifici termini per la comunicazione degli indirizzi PEC, la notificazione del ricorso e il deposito della relativa prova, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 7 della lex specialis

    assegnazione di 1,5 punti per il possesso di un Master di II livello legata a una valutazione di attinenza del relativo percorso di studio alle materie della prova scritta

    La clausola richiede una valutazione dell’attinenza del percorso formativo alle materie della prova scritta; tale valutazione deve essere esplicitata e sorretta da criteri previamente individuati.

  • art. 6 della lex specialis

    materie della prova scritta indicate dall’art. 6 della lex specialis

    Le materie della prova scritta costituiscono il parametro per verificare l’attinenza dei Master ai fini dell’attribuzione del punteggio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e costituisce la base processuale per l’esame della domanda di sospensione.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Disciplina le modalità dell’integrazione del contraddittorio, con fissazione degli adempimenti e dei termini per la notificazione.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis prevede l’attribuzione di punteggio per titoli subordinandola alla loro attinenza alle materie della prova, la commissione deve esplicitare le ragioni della valutazione di non attinenza e, ove necessario, predeterminare criteri specifici idonei a rendere verificabile il giudizio.
  • La mancata indicazione delle ragioni per cui un titolo dichiarato dal candidato non è ritenuto attinente alle materie della prova integra, in sede cautelare, un difetto di motivazione della valutazione concorsuale.
  • Ai fini della verifica dell’attinenza di un titolo di studio, il parametro di riferimento è costituito dalle materie della prova indicate dalla lex specialis; l’attinenza può essere ravvisata quando le materie del percorso formativo risultino riconducibili a quelle oggetto della prova.
  • In presenza di una valutazione concorsuale priva di adeguata motivazione, il giudice amministrativo può ordinare la rinnovazione della valutazione dei titoli, imponendo all’amministrazione di esplicitare le ragioni della determinazione conclusiva senza predeterminarne necessariamente l’esito.
  • La conclusione della procedura concorsuale e la stipula del contratto con il candidato collocato in posizione poziore possono integrare il periculum in mora quando l’omessa attribuzione del punteggio incide sulla posizione in graduatoria e sulla possibilità di conseguire l’assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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