Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo e dalla successiva cartella di pagamento relativa a un’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni ammortizzabili effettuata in dichiarazione per l’anno d’imposta 2005. La società, allora in bonis, aveva indicato il pagamento rateale dell’imposta, versandone solo una parte; l’Ufficio, constatato il mancato pagamento delle rate residue, aveva emesso avviso bonario e poi iscritto a ruolo le somme. La cartella fu notificata presso il domicilio fiscale della società a persona che si qualificò come amministratore unico, ma la firma risultò poi apocrifa. Nel frattempo la società era fallita e il credito erariale era stato ammesso al passivo con riserva, in attesa dell’esito del giudizio tributario sulla cartella. In appello la CGT aveva accolto il ricorso della procedura ritenendo invalida la notifica per apocrifia della sottoscrizione e ravvisando l’interesse della curatela alla decisione. Le Amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi: 1) difetto di interesse della curatela alla prosecuzione del giudizio, perché il credito era comunque insinuabile al passivo anche sulla base del ruolo e perché la questione della notifica della cartella sarebbe stata irrilevante rispetto all’ammissione del credito; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e sull’eventuale sanatoria, sostenendo che la notifica al domicilio fiscale e il raggiungimento dello scopo escludessero la nullità e che, in ogni caso, l’eventuale invalidità non avrebbe estinto il debito ma al più consentito la contestazione del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’interesse della curatela a resistere e a coltivare il giudizio, perché l’ammissione con riserva del credito erariale al passivo era stata espressamente collegata all’esito del giudizio tributario sulla cartella: pertanto, l’accoglimento dell’impugnazione della cartella avrebbe comportato, per effetto dell’art. 113-bis l.fall., l’esclusione definitiva del credito dal passivo, mentre il rigetto avrebbe consolidato l’ammissione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la notifica fosse valida: non si trattava di mera incertezza sulla persona ricevente o di sottoscrizione illeggibile, ma di sottoscrizione apocrifa apposta da un soggetto che si era spacciato per amministratore; inoltre, il richiamo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo non era pertinente, perché la conoscenza della pretesa era avvenuta solo tramite estratto di ruolo e non per effetto della notifica contestata. La Corte ha anche osservato che alcune censure formulate dalla ricorrente erano estranee al perimetro dell’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese; per l’Agenzia delle Entrate non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per il regime di prenotazione a debito delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire o a resistere va valutato in concreto: nel caso di ammissione con riserva al passivo collegata all’esito del giudizio tributario, l’interesse della procedura a coltivare l’impugnazione della cartella sussiste perché l’esito favorevole comporta l’esclusione del credito dal passivo.
art. 93 l.fall.
L’insinuazione al passivo di un credito tributario può avvenire anche sulla base del ruolo/estratto di ruolo, ma ciò non esclude la rilevanza dell’impugnazione della cartella quando il credito sia stato ammesso con riserva in funzione dell’esito del giudizio pendente.
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
La pendenza di un giudizio tributario può giustificare l’ammissione con riserva del credito al passivo.
art. 113-bis l.fall.
Quando si verifica l’evento dedotto nella riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo; la disposizione è letta in modo da ricomprendere anche l’ipotesi di rigetto sopravvenuto o non definitivo del credito in giudizio, con effetti definitivi sull’ammissione o esclusione.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La cartella può essere notificata secondo forme semplificate; tuttavia, la validità della notifica non può dirsi sussistente quando la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento sia apocrifa e sia stata spesa una falsa qualità del ricevente.
art. 60 d.P.R. 600/1973
La disciplina della notifica degli atti tributari è speciale e si fonda sul domicilio fiscale e sugli oneri di comunicazione gravanti sul contribuente; il richiamo alle norme civili sulle notificazioni opera nei limiti previsti dal sistema tributario.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione nulla non abbia comunque prodotto la conoscenza dell’atto per effetto della stessa notificazione; la conoscenza sopravvenuta tramite altri mezzi non equivale a sanatoria automatica della notifica contestata.
art. 360 c.p.c.
Le censure di legittimità sono scrutinabili nei limiti dei motivi effettivamente dedotti; la Corte non può pronunciarsi su questioni estranee al thema decidendum dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di ammissione con riserva al passivo fallimentare, il curatore conserva interesse a impugnare o resistere nel giudizio tributario sulla cartella quando l’esito di quel giudizio incide direttamente sull’esclusione o sulla definitiva ammissione del credito nel passivo.
- L’insinuazione al passivo di un credito tributario può fondarsi anche sul ruolo o sull’estratto di ruolo, ma ciò non rende irrilevante la validità della notificazione della cartella quando questa sia il titolo oggetto di contestazione e sia stata posta a base dell’ammissione con riserva.
- La notificazione della cartella esattoriale eseguita presso il domicilio fiscale non è valida se l’avviso di ricevimento reca una sottoscrizione apocrifa e la consegna risulta effettuata a soggetto che si è falsamente qualificato come rappresentante dell’ente destinatario.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone che l’atto abbia comunque prodotto la conoscenza nella sfera del destinatario per effetto della stessa notificazione; la mera conoscenza successiva dell’esistenza della pretesa tramite estratto di ruolo non sana automaticamente il vizio della notificazione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o estranee ai motivi di appello effettivamente scrutinati dal giudice di merito.
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