Cassazione Penale, Sentenza n. 44855/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 20/04/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. per il reato di tentata estorsione continuata con le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per omesso rilievo della mancata autonoma valutazione del giudice competente e illegittimo uso della motivazione "per relationem" rispetto alla prima ordinanza (art. 292 c.p.p.); (ii) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, l'omessa valutazione dei presunti riscontri (tabulati, spostamenti, ispezioni telefoniche, testimonianze) e sostenendo l'inidoneità degli atti a integrare il tentativo punibile (eventuale desistenza volontaria o profitti futuri incerti).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato il profilo relativo all'autonoma valutazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il giudice competente può motivare per relationem rispetto all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente purché il rinvio sia consapevole e consenta il controllo dell'iter logico-giuridico; inoltre anche il secondo giudice ha fornito motivazione sintetica ma autonoma. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché attengono a valutazioni di merito/fatto non sindacabili in Cassazione e, comunque, manifestamente infondate: la valutazione di credibilità della persona offesa è stata ritenuta corretta e supportata da elementi specifici indicati in motivazione (ispezione del cellulare, tabulati, lavori effettivamente svolti, dichiarazioni di terzi, coerenza con dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ecc.); l'eccezione di inidoneità degli atti e di desistenza è stata respinta perché il profitto perseguito era sufficientemente determinato anche se futuro e la desistenza volontaria non ricorreva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in cui Rea è ristretto.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Indica l'aggravante collegata all'appartenenza a struttura di tipo mafioso; la misura cautelare è stata disposta con riferimento anche a tale aggravante
art. 27 c.p.p.
Prevede che il giudice competente si esprima tempestivamente sui presupposti della misura e consente il rinvio motivazionale all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente purché il rinvio sia consapevole e permetta il controllo dell'iter logico-giuridico
art. 309, comma 9 c.p.p.
Riferimento normativo evocato dalla difesa per chiedere annullamento dell'ordinanza del G.i.p.; la Corte ha ritenuto difettassero i presupposti per l'annullamento in base a questa norma
art. 292 c.p.p.
Norma richiamata nella doglianza di violazione di legge: il ricorrente l'ha invocata per lamentare vizi di motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della giurisprudenza sul motivare per relationem
art. 273 c.p.p.
Norma evocata in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto le censure sulla valutazione dei gravi indizi non ammissibili in cassazione se configurano mera rivalutazione dei fatti
art. 192, comma 3 c.p.p.
Prevede particolare requisito di riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto; la Corte ha ricordato che per la persona offesa non è necessario che vi siano riscontri esterni per ritenere credibili le sue dichiarazioni, purché la motivazione valuti la credibilità soggettiva e oggettiva
art. 56, comma 3 c.p.
Definisce i requisiti della desistenza volontaria; la Corte ha richiamato che la desistenza deve essere volontaria e non imposta da circostanze esterne (es. denuncia della vittima), quindi non operava nel caso
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e ad altre sanzioni per impugnazioni inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000,00
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione
Massime di principio
- Un giudice competente che interviene dopo la dichiarazione di incompetenza di un altro giudice può motivare per relationem richiamando l'ordinanza precedente, purché il rinvio sia consapevole e consenta il controllo dell'iter logico-giuridico
- In Cassazione le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della credibilità non sono ammissibili per le misure cautelari; la Corte può intervenire solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
- La credibilità della persona offesa può essere valutata come elemento decisivo ai fini della gravità indiziaria anche in assenza di riscontri esterni specifici, purché la motivazione indichi elementi concreti che ne sostengano l'affidabilità
- La desistenza volontaria esclude il reato solo se la decisione di desistere è effettivamente autonoma e non imposta da circostanze esterne; nei reati di danno a forma libera (es. estorsione) la desistenza è difficile da configurare se sono già stati compiuti atti idonei a determinare il meccanismo causale dell'evento
- Chi propone ricorso in Cassazione contro misure cautelari deve concentrare le doglianze su profili di diritto e su eventuali manifeste illogicità della motivazione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche
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