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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18072/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società di servizi di vigilanza a un dipendente. La società aveva indicato nella comunicazione di recesso e nella procedura di licenziamento una motivazione molto generica, riferita alla impossibilità di impiegare il lavoratore per scarsità di commesse. In giudizio aveva poi precisato di avere perso, nella provincia di Agrigento, diversi clienti nel biennio precedente e, in particolare, di avere perso nel 2017 una commessa Enel. La Corte d'appello ha però ritenuto che tali allegazioni fossero generiche e non provate, osservando inoltre che la commessa Enel risultava intestata a un'altra società del gruppo e non alla datrice di lavoro, senza elementi di subappalto o di diverso collegamento idonei a riferirla alla società licenziante. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 30 della legge n. 183 del 2010, degli artt. 420, comma 5, e 437, comma 2, c.p.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere prove testimoniali tempestivamente richieste e reiterate in reclamo, prove che sarebbero state idonee a dimostrare le ragioni economico-organizzative poste a base del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava anzitutto sulla genericità delle allegazioni in fatto e sulla mancata prova dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, sicché la richiesta di ammissione della prova testimoniale non poteva essere utilmente coltivata in cassazione. Ha inoltre ribadito che la valutazione sull'ammissione e sull'apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito e che la mancata ammissione di una prova è censurabile solo se abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo, mediante una prova idonea a smentire con certezza le risultanze decisive già acquisite. Nel caso concreto, la genericità delle allegazioni era logicamente incompatibile con la decisività delle prove non ammesse. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 604 del 1966

    richiamato come norma sulla legittimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la cui prova resta a carico del datore di lavoro

  • art. 30, L. n. 183 del 2010

    invocato dalla ricorrente nel quadro delle regole sul contenzioso lavoristico, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione delle prove testimoniali nel primo grado

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla reiterazione delle prove nel giudizio di reclamo/appello e ai poteri istruttori del giudice

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere il riparto dell'onere della prova del giustificato motivo oggettivo a carico del datore di lavoro

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato come base per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve allegare e provare in modo specifico i fatti posti a fondamento del recesso, non essendo sufficiente una motivazione generica o l'indicazione di una mera riduzione delle commesse.
  • La prova testimoniale non assume rilievo decisivo quando le allegazioni in fatto sono già carenti o generiche: in tal caso la sua mancata ammissione non integra, di regola, un vizio deducibile utilmente in cassazione.
  • La censura in cassazione contro il mancato ingresso di una prova è ammissibile solo se la prova stessa avrebbe potuto eliminare con certezza il fondamento della decisione di merito su un punto decisivo; non basta prospettarne una utilità solo probabile.
  • La valutazione di attendibilità, concludenza e decisività dei mezzi istruttori appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Quando il fatto storico allegato come causa del licenziamento riguarda un rapporto commerciale intestato a un soggetto diverso dal datore di lavoro, occorre dimostrare in modo puntuale il collegamento tra quel fatto e il rapporto di lavoro in contestazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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