Sentenza n. 1783/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1874 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data il 16.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, lamentando l'inerzia dell'Amministrazione e chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, si limitava a conferire mandato per un giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza indicare né il TAR competente né gli estremi del provvedimento giudiziario da eseguire. Sono stati esaminati anche il problema dell'eventuale equiparazione della procura così formata a una procura apposta in calce al ricorso, la sanabilità del vizio e la possibile concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificarla. L'eccezione per la procura generica apposta in calce o a margine del ricorso non è applicabile quando la procura è sottoscritta su supporto cartaceo e successivamente depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera trasmissione telematica congiunta non garantisce né la consapevolezza del sottoscrittore circa il contenuto dell'atto rappresentativo né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il richiamo alle regole tecniche del processo amministrativo telematico consente di certificare l'autografia della sottoscrizione, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a individuarne l'oggetto. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; pertanto, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è ammessa la regolarizzazione tramite errore scusabile. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla procura depositata telematicamente insieme all'atto non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la consapevolezza del sottoscrittore né la preesistenza della procura.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del processo civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per sanare la carenza genetica della procura speciale, trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere ab origine.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è rimedio eccezionale, ammesso soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza che il difensore predisponga una procura speciale idonea.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare, in modo sufficiente a identificare la controversia, l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita a un giudizio contro una pubblica amministrazione innanzi al TAR non soddisfa tale requisito quando la procura è redatta su foglio separato.
- La procura redatta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non equivale automaticamente a una procura apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non sana la genericità del mandato, non garantisce la consapevolezza del sottoscrittore circa il contenuto del ricorso e non dimostra la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione dell'atto.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata successivamente alla redazione dell'atto, neppure prima della sua notificazione o del deposito telematico.
- La carenza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per un ricorso notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza plenaria che ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, quando la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
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