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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un bando regionale per progetti integrati finalizzati a promuovere l'occupazione femminile. Un'associazione temporanea di scopo, di cui la ricorrente era capofila mandataria, otteneva il finanziamento per un progetto articolato in due fasi: corso di formazione e accompagnamento all'occupazione delle allieve formate. La Regione liquidava due acconti, ma, dopo la rendicontazione, non corrispondeva il saldo; la ricorrente otteneva decreto ingiuntivo per il residuo importo. La Regione opponeva il decreto e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione dell'intero contributo già erogato, deducendo inadempimenti relativi sia alla mancata stabilizzazione delle lavoratrici entro 24 mesi sia al divieto di cumulo dei benefici previsto dal bando. In appello la capofila deduceva: 1) difetto di legittimazione passiva e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre imprese dell'ATS; 2) omessa pronuncia sul credito azionato in via monitoria; 3) insussistenza della solidarietà e del controcredito regionale, nonché erroneità della condanna alla restituzione; 4) erronea regolazione delle spese; insisteva inoltre per prove orali non ammesse. In cassazione la ricorrente denunciava: violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio verso le altre aderenti all'ATS; violazione dell'art. 2733 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato come confessioni le dichiarazioni di due imprese associate; violazione della disciplina del bando e degli atti regionali, sostenendo che la capofila si occupasse solo della formazione e del coordinamento, mentre l'obbligo relativo alla seconda misura e al mantenimento del rapporto di lavoro gravasse sulle singole imprese datrici di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il litisconsorzio necessario evocato dalla ricorrente riguarda ipotesi diverse, mentre nel caso concreto la domanda riconvenzionale era stata proposta sin dal primo grado nei confronti di un solo obbligato solidale, senza rischio di giudicati incompatibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni delle imprese associate, ma le aveva valutate insieme ad altri elementi indiziari per accertare l'inadempimento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la ricorrente non aveva specificamente censurato la statuizione centrale secondo cui essa aveva assunto direttamente nei confronti della Regione la responsabilità per tutte le obbligazioni previste dal bando, né aveva indicato clausole della convenzione idonee a sostenere una diversa interpretazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    il litisconsorzio necessario non sussiste, nel caso esaminato, per il solo fatto che una domanda riconvenzionale sia proposta nei confronti di un solo obbligato solidale quando non vi sia rischio di giudicati incompatibili

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato come regola dell'integrazione del contraddittorio nei casi di impugnazione con cause inscindibili, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di appello per omessa pronuncia, ma non assunto a base della decisione di legittimità

  • art. 2733 c.c.

    la confessione non è stata ritenuta la base esclusiva dell'accertamento; le dichiarazioni delle imprese associate sono state valutate congiuntamente ad altri elementi probatori, restando incensurabile in cassazione la valutazione di merito

  • Decisione CE 2065 del 31/08/2000

    richiamata quale fonte della disciplina del progetto finanziato e del bando regionale

  • Delibera della Giunta Regionale n. 1207 del 18/10/2000

    richiamata quale atto presupposto della disciplina del bando

  • D.D. 100121 del 06/11/2002

    richiamato tra gli atti della disciplina del finanziamento

  • D.D. 7064 del 03/07/2003

    richiamato tra gli atti della disciplina del finanziamento

  • D.D. 913 del 12/02/2002

    richiamato tra gli atti della disciplina del finanziamento

  • D.D. 334 del 23/04/2003

    richiamato tra gli atti della disciplina del finanziamento

  • art. 10 del bando

    prevedeva, in caso di mancata assunzione o licenziamento entro 24 mesi, la restituzione dei contributi ricevuti per tutte le misure del progetto

  • art. 9 del bando

    indicato come fonte del divieto di cumulo dei benefici, la cui violazione ha contribuito a fondare la restituzione

  • art. 10, comma 5, del bando

    richiamato quale base della condanna alla restituzione dell'intero contributo in caso di inadempimento

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di obbligazioni solidali, la necessità di integrare il contraddittorio in appello non deriva automaticamente dalla presenza di più coobbligati: occorre che la struttura della lite presenti un effettivo rischio di giudicati incompatibili su rapporti inscindibili o obiettivamente interdipendenti.
  • La confessione resa da alcuni soltanto dei soggetti coinvolti non va automaticamente trattata come prova legale nei confronti di altri o come base esclusiva dell'accertamento; il giudice può valorizzarla insieme ad ulteriori elementi indiziari, e tale apprezzamento di merito non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Chi impugna una sentenza che interpreta un rapporto negoziale o convenzionale deve censurare specificamente la statuizione decisiva sulla titolarità delle obbligazioni; non è sufficiente prospettare in astratto una diversa ripartizione dei compiti tra i partecipanti, se non si confronta la ratio della decisione e il contenuto delle clausole ritenute determinanti.
  • Nei finanziamenti pubblici collegati a progetti articolati in più fasi, la disciplina del bando può imporre la restituzione dell'intero contributo quando l'inadempimento riguardi obbligazioni considerate funzionalmente unitarie, anche se il progetto si compone di misure distinte.
  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la censura che si limiti a contestare l'esito probatorio o interpretativo senza confrontarsi con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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