Cassazione Civile, Ordinanza n. 25656/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda del correntista e condannato l'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nulla è stato statuito sulle spese di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
Il correntista aveva chiesto l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente relative a interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi debitori e commissione di massimo scoperto, domandando la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello principale del correntista e condannato la banca alla ripetizione di euro 43.330,55. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 183 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole e l'illegittimità dei versamenti, il correntista avrebbe dovuto produrre il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto fin dall'inizio del rapporto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere probatorio non poteva dirsi assolto con la sola allegazione dell'assenza di un contratto scritto. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che, quanto all'anatocismo, la capitalizzazione degli interessi passivi era comunque illegittima perché il rapporto si era esaurito nel 1995 e la clausola anatocistica, alla luce della disciplina previgente e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, era nulla; pertanto, ai fini della ripetizione, rilevava il concreto addebito delle somme non dovute. Quanto agli interessi ultralegali, ha distinto i casi in cui il contratto scritto sia pacificamente esistente, nel qual caso spetta al correntista produrre il documento per dimostrare l'assenza della pattuizione scritta, dai casi in cui sia pacifica la conclusione verbis tantum o per fatti concludenti: in tale evenienza, il correntista non è onerato di provare alcunché sulla pattuizione degli interessi, poiché l'assenza della forma scritta rende nulla la clausola. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto la Corte d'appello avesse correttamente accertato la mancata contestazione tempestiva, da parte della banca, dell'allegazione relativa alla mancanza di sottoscrizione di pattuizioni scritte. Ha inoltre respinto la censura sugli estratti conto, affermando che la mancanza della documentazione iniziale non impedisce la domanda di ripetizione, potendo la ricostruzione del rapporto muovere dal primo saldo documentato, anche se passivo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione della prova, ma la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte esclude che la decisione di merito abbia violato le regole processuali sulla deduzione e contestazione dei fatti.
art. 2697 c.c.
l'onere probatorio della mancanza della causa giustificativa del pagamento va riferito alle circostanze concrete: se il contratto scritto è pacificamente inesistente, il correntista non deve provare la pattuizione; se il contratto scritto esiste, spetta al correntista produrlo per dimostrare l'assenza della clausola validamente pattuita.
art. 1284 c.c.
gli interessi ultralegali devono risultare da pattuizione scritta, a pena di nullità, nei limiti temporali considerati dalla Corte.
art. 1283 c.c.
la capitalizzazione degli interessi passivi era nulla perché pattuita in violazione del divieto di anatocismo, secondo la disciplina previgente.
L. n. 154/1992
richiamata come fonte della disciplina della trasparenza bancaria e della necessità della forma scritta per certe pattuizioni.
d.lgs. n. 385/1993
richiamato come testo unico bancario, rilevante per la forma scritta delle clausole sugli interessi ultralegali.
d.lgs. n. 342/1999, art. 25, comma 3
la disposizione è richiamata nel ragionamento sulla disciplina transitoria dell'anatocismo, ma la sua salvezza delle clausole pregresse è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Corte cost. n. 425/2000
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con conseguente applicazione della disciplina anteriore e nullità delle clausole anatocistiche pregresse.
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata come spartiacque temporale; nel caso concreto non risultava applicabile perché il rapporto si era estinto nel 1995.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di conto corrente bancario, la ripetizione delle somme indebitamente addebitate può essere accolta anche quando la ricostruzione del rapporto avvenga a partire dal primo saldo documentalmente disponibile, senza che la mancanza degli estratti conto iniziali imponga automaticamente il rigetto della domanda.
- Se la nullità dedotta riguarda la capitalizzazione degli interessi passivi in un rapporto esaurito prima della disciplina sopravvenuta, la clausola anatocistica è comunque inefficace perché in contrasto con il divieto vigente ratione temporis; ai fini probatori rileva soprattutto l'effettivo addebito degli importi non dovuti.
- Gli interessi ultralegali possono essere validamente pattuiti solo per iscritto; quando sia pacifica l'assenza di una convenzione scritta, il correntista non ha l'onere di dimostrare ulteriormente la pattuizione, poiché la clausola è nulla per difetto di forma.
- Quando, invece, sia pacifica l'esistenza di un contratto scritto, chi agisce in ripetizione deve produrre il documento negoziale per provare che esso non contiene una valida pattuizione degli interessi ultralegali.
- La censura sull'onere della prova non può essere accolta se la Corte di merito ha correttamente valorizzato la mancata contestazione tempestiva, da parte della banca, dell'allegazione attorea relativa alla mancanza di sottoscrizione di clausole scritte.
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