Sentenza n. 900/2026 - Napoli, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio sulla domanda di condono edilizio presentata il 30 dicembre 1986, il cui esito è stato sollecitato con atto di diffida presentato dai Sig.ri Grazio Leogrande e Gabriele Palmisano il 27 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla domanda di condono edilizio presentata il 30 dicembre 1986, nonostante la diffida del 27 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto mantenuto dal Comune sulla domanda di condono edilizio e sulla successiva diffida finalizzata alla conclusione del procedimento, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato al Comune l'11 luglio 2025 e depositato il 2 settembre 2025. Il giudice ha rilevato d'ufficio la tardività del deposito rispetto al termine processuale dimezzato applicabile al rito camerale in materia di silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha osservato che il giudizio avverso il silenzio è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a. e che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, i termini processuali sono dimezzati. Il termine per il deposito del ricorso è quindi di quindici giorni dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. Poiché la notificazione si è perfezionata l'11 luglio 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 2 settembre 2025, il deposito è avvenuto oltre il termine decadenziale e il ricorso è irricevibile. Non è stata resa pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia comunale e la nomina di un commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a.
Prevede la trattazione in camera di consiglio dei giudizi in materia di silenzio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Stabilisce il dimezzamento dei termini processuali nei procedimenti trattati in camera di consiglio; per il deposito del ricorso avverso il silenzio il termine è di quindici giorni dalla notificazione perfezionata al destinatario.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, trattato in camera di consiglio, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., decorrenti dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario o dell'ultimo destinatario.
- Il mancato rispetto del termine di quindici giorni per il deposito del ricorso contro il silenzio determina l'irricevibilità del ricorso, anche quando l'amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →