Cassazione Civile, Ordinanza n. 19471/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società, avverso gli avvisi di accertamento IMU 2017 emessi dal Comune per immobili di categoria catastale D rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell'attività d'impresa e la messa in liquidazione, ha sostenuto che tali beni non dovessero essere assoggettati all'imposta o, comunque, che il tributo dovesse essere sospeso per la sopravvenuta inattività produttiva. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge, invocando la disciplina IMU e ICI e l'art. 43 d.P.R. n. 917/1986, assumendo che la cessazione dell'attività avrebbe inciso sulla base imponibile dei beni strumentali non più funzionali alla produzione, richiamando per analogia la giurisprudenza sugli immobili collabenti. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che mancasse la base imponibile per l'imposta e prospettando anche l'applicazione dell'art. 1256, comma 2, c.c. quale fondamento di una sospensione dell'obbligo tributario; in via ulteriore ha sollevato questione di costituzionalità della disciplina, nella parte in cui non prevede una simile sospensione per gli immobili strumentali dopo la cessazione dell'attività, in riferimento agli artt. 3, 53, 47 e 42 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'IMU colpisca il possesso di immobili iscritti in catasto e che, quindi, la mancata utilizzazione del bene per cessazione dell'attività imprenditoriale non escluda il presupposto impositivo, né comporti la sospensione del tributo. Ha distinto il caso degli immobili collabenti, privi di rendita catastale, dagli immobili semplicemente inutilizzati, che invece conservano la rendita e restano imponibili. Ha inoltre escluso l'applicabilità analogica del regime agevolativo previsto per fallimento e liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione. È stato poi affermato che l'art. 1256 c.c. non è invocabile per paralizzare il debito fiscale, perché il pagamento dell'IMU non diviene impossibile per il solo fatto della cessazione dell'attività. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme in relazione al vizio motivazionale. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata manifestamente infondata. Nessuna condanna alle spese per la mancata costituzione del Comune; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina del presupposto e della base imponibile IMU; la Corte ribadisce che il presupposto del tributo è il possesso di immobili iscritti in catasto.
art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità dell'imposizione sugli immobili inutilizzati; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Considerato nella ricostruzione del presupposto IMU; la Corte richiama anche la giurisprudenza costituzionale che lo reputa conforme a Costituzione salvo casi peculiari come l'occupazione abusiva.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La Corte lo interpreta nel senso che l'IMU ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 d.lgs. n. 504/1992 e che la base imponibile è determinata dalla rendita catastale e dai coefficienti previsti, sicché l'inutilizzo del bene non incide di per sé sull'imponibilità.
art. 13 d.l. n. 16 del 2012
Richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento della disciplina IMU; la Corte non ravvisa elementi per ricavarne una sospensione dell'imposta in caso di cessazione dell'attività.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dalla ricorrente in tema di cessazione dell'attività d'impresa; la Corte ritiene che le decisioni di merito ne abbiano implicitamente escluso l'applicazione al caso e che, comunque, ciò non incida sul presupposto IMU.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla Corte come disciplina speciale di differimento del pagamento per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa; essendo norma derogatoria, non è estensibile per analogia ad altre procedure o ipotesi di cessazione dell'attività.
art. 1256, secondo comma, c.c.
La Corte esclude la sua applicazione al debito IMU, osservando che l'obbligazione tributaria non diventa impossibile per la cessazione dell'attività produttiva e che non ricorre una impossibilità sopravvenuta dell'adempimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile il motivo motivazionale in presenza di doppia conforme, richiedendo la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 374, secondo comma, c.p.c.
Citato con riferimento alla mancata rimessione del ricorso alle Sezioni Unite da parte della Prima Presidente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
artt. 3, 53, 47 e 42 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della mancata sospensione IMU; la Corte reputa la questione manifestamente infondata alla luce della discrezionalità del legislatore e della natura reale-patrimoniale dell'imposta.
Massime di principio
- Per l'IMU, il presupposto impositivo è il possesso di un immobile iscritto in catasto; l'effettivo utilizzo, la produttività del bene o la cessazione dell'attività d'impresa non escludono di per sé l'assoggettamento al tributo.
- Gli immobili semplicemente inutilizzati o non più funzionali all'attività economica restano imponibili se conservano rendita catastale; la disciplina degli immobili collabenti, privi di rendita, non è automaticamente estensibile per analogia.
- Le agevolazioni o i differimenti d'imposta previsti per ipotesi speciali e derogatorie, come fallimento e liquidazione coatta amministrativa, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicati analogicamente ad altre situazioni di crisi o cessazione dell'impresa.
- L'art. 1256 c.c. non è utilizzabile per paralizzare il debito tributario quando l'obbligazione fiscale resta oggettivamente adempiibile; la cessazione dell'attività produttiva non integra, di per sé, impossibilità sopravvenuta dell'adempimento.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente evidenziate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La questione di costituzionalità della disciplina IMU sugli immobili inutilizzati non può essere accolta quando il legislatore abbia ancorato l'imposizione a un indice oggettivo di capacità contributiva, quale il possesso dell'immobile, e la diversa situazione non presenti un vulnus manifesto di ragionevolezza.
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