Cassazione Penale, Ordinanza n. 34935/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), ravvisando un contributo concorsuale all’attività di un altro soggetto. Le doglianze, riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito, riguardavano la valutazione del contributo concorsuale e del relativo elemento soggettivo, i presupposti della recidiva, la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava inoltre un difetto di motivazione sul diniego di quest’ultimo beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche. La Corte ha ritenuto adeguate le valutazioni sulla responsabilità per il contributo concorsuale, anche sotto il profilo soggettivo, sulla recidiva, sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sull’esclusione dell’art. 131-bis c.p., giustificata dalla gravità oggettiva delle condotte. Ha inoltre giudicato solo apparente la censura di carenza motivazionale sul diniego della sospensione condizionale, poiché la motivazione complessiva dava conto della prognosi negativa. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito si interrompe dopo l’introduzione del dispositivo e non consente di precisarne il contenuto ulteriore.
Norme richiamate
art. 348 c.p.
in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui ail'art 348 cp avuto riguardo alla puntuale individuazione dei tratti fondanti il contributo concorsuale offerto dall'imputato all'agire dello Zerbinati anche sul versante soggettivo
La responsabilità per esercizio abusivo della professione può essere confermata, secondo la valutazione riportata, sulla base dell’individuazione del contributo concorsuale dell’imputato all’attività altrui e del relativo profilo soggettivo.
art. 131-bis c.p.
la ritenuta non aoolicabnità dell'art 131 bis in relazione alla sintetica ma assorbente e adeguata wilutazione resa in punto di oggettiva gravità delle condotte
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere motivato mediante una valutazione, anche sintetica, ma adeguata e assorbente, della gravità oggettiva delle condotte.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione puntuale, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere adeguatamente motivato valorizzando, anche sinteticamente, la gravità oggettiva della condotta.
- La motivazione sul diniego della sospensione condizionale non è carente quando la prognosi negativa risulta dal complessivo contenuto argomentativo della decisione, anche senza una trattazione autonoma del beneficio.
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