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Sentenza

Sentenza n. 4174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che, pur accogliendo il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza civile di condanna al pagamento delle somme relative alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, aveva compensato le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, l’accertamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute. Dopo la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva e passata in giudicato, aveva promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, che aveva accertato l’inottemperanza, ordinato il pagamento e nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Il TAR aveva tuttavia compensato le spese, rilevando che la ricorrente aveva depositato soltanto dopo un ordine di regolarizzazione le copie asseverate del titolo da eseguire, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della procura. L’appello censurava esclusivamente il capo sulle spese. L’appellante deduceva la violazione del principio di soccombenza, l’erroneità della compensazione nonostante l’integrale accoglimento della domanda, l’irrilevanza o sproporzione dell’incombente documentale e l’omessa considerazione del fatto che la certificazione di conformità del titolo era già inserita nella relata allegata alla notificazione via PEC. Contestava inoltre che ricorressero ragioni idonee a giustificare la compensazione, quali novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR quanto alle spese. Ha chiarito che, anche nel processo amministrativo, la liquidazione dei compensi deve essere effettuata considerando i parametri del d.m. 55/2014 e le peculiarità concrete della controversia. Tali parametri costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard, non essendo più vigenti i minimi tariffari inderogabili; un apprezzabile scostamento dai valori medi richiede però specifica indicazione dei criteri utilizzati e non sono ammesse liquidazioni meramente simboliche, in applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. La disciplina dei parametri non esclude la possibilità di compensare integralmente o parzialmente le spese quando sussistano ragioni giustificative. Nel caso concreto, tuttavia, la compensazione integrale disposta dal TAR non è stata ritenuta corretta: il giudice d’appello ha riconosciuto all’appellante euro 800 per le spese del primo grado, considerando la non particolare complessità e l’elevata serialità del giudizio, elementi idonei a contenere la liquidazione ma non a escluderla integralmente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 300 per le spese del grado d’appello, oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disciplina delle spese del processo amministrativo richiama i criteri previsti per la regolazione delle spese di lite e consente la condanna della parte soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio generale della soccombenza costituisce il criterio ordinario per la condanna alle spese, pur potendo essere derogato nei casi consentiti dall’ordinamento.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri ministeriali devono essere utilizzati dal giudice per la liquidazione delle spese e dei compensi professionali, valutando le caratteristiche concrete della controversia. I valori tabellari costituiscono criteri di orientamento e una misura economica standard; la serialità e la ridotta complessità possono giustificare una liquidazione contenuta, ma non l’azzeramento automatico delle spese.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La liquidazione del compenso professionale non può condurre a somme praticamente simboliche e non conformi al decoro della professione, anche quando il giudice si discosti dai valori parametrici.

  • art. 9, comma 1, l. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, nel cui contesto non opera più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Rileva nel quadro normativo che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate e introdotto il sistema dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese applicando, per la liquidazione dei compensi professionali, i parametri del d.m. 55/2014 e valutando le caratteristiche concrete della controversia, tra cui valore, difficoltà, numero delle questioni, risultato conseguito e complessità dell’attività difensiva.
  • I valori medi e le soglie del d.m. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e non tariffe inderogabili; tuttavia, quando la liquidazione si discosta in modo apprezzabile dai valori medi, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la determinazione.
  • La serialità e la ridotta complessità di un contenzioso possono giustificare una liquidazione delle spese inferiore ai valori medi, ma non consentono, di per sé, di azzerare integralmente le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
  • La compensazione delle spese costituisce una deroga al principio di soccombenza e deve essere sorretta da una valida ragione prevista dall’ordinamento o da gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente riferibili alla controversia concreta.
  • La liquidazione giudiziale del compenso incide sul rapporto processuale tra le parti e non sul distinto rapporto contrattuale tra avvocato e cliente; in ogni caso, il compenso non può essere determinato in misura meramente simbolica, incompatibile con il decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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