Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10430/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per presunta violazione di norme processuali relativa alla notifica all'imputato del rinvio dell'udienza e per vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 186 c. strada (fatti del 21/10/2015). Il ricorrente contestava la regolarità della notifica e la mancata o insufficiente motivazione sulla propria colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione, indicato in cinque anni. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso ma ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze o non deducibili in sede di legittimità. Sussistendo un valido rapporto processuale di impugnazione, la Corte ha dichiarato e rilevato la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito (non risultando dagli atti l'evidente inesistenza del fatto), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    contestato reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso il 21.10.2015)

    La norma indica il reato contestato (guida in stato di alterazione dovuta a sostanze alcoliche o stupefacenti). Nel provvedimento la Corte non è entrata nel merito della responsabilità perché il reato è risultato estinto per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato d'ufficio l'art. 129 c.p.p. per dichiarare la non punibilità sopravvenuta (prescrizione). Tuttavia, ai sensi del comma 2, non ha potuto pronunciare l'assoluzione di merito perché dagli atti non risultava con evidenza l'insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Se, durante il procedimento di impugnazione, emerge che il termine di prescrizione è già decorso, la Corte può rilevare d'ufficio la causa di estinzione del reato e dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non è possibile procedere a una pronuncia di merito (assoluzione) perché i fatti non risultano evidentemente inesistenti dagli atti.
  • Le doglianze di nullità o vizio di notifica devono essere fondate e tempestivamente dedotte; in Cassazione possono essere considerate manifestamente infondate o non deducibili e quindi non idonee a impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione.
  • La rilevabilità d'ufficio delle cause di non punibilità è possibile se sussiste un valido rapporto processuale di impugnazione: l'esistenza dell'impugnazione non impedisce alla Corte di Cassazione di accertare e dichiarare l'estinzione del reato intervenuta durante il processo.
  • Quando si valuta una posizione analoga, occorre verificare in primo luogo la decorrenza dei termini di prescrizione e la sussistenza di un valido rapporto di impugnazione; solo se dagli atti emerge con chiarezza l'inesistenza del fatto può essere disposta un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.