Cassazione Penale, Sentenza n. 8508/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto A: il furto di un furgone parcheggiato nel cortile di un'abitazione. Sostengono che il cortile non possa essere ricondotto alla nozione di "abitazione" o delle sue "pertinenze" e che, se il concetto di pertinenza fosse esteso al cortile, ne deriverebbero profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Motiva che, benché l'erronea qualificazione giuridica sia sindacabile in cassazione, le parti che hanno concordato l'applicazione della pena (patteggiamento) non possono sollevare censure incompatibili con la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, salvo palese incongruenza, che qui non sussiste. La Corte interpreta "pertinenze" come comprendente il cortile e ritiene legittima la scelta del legislatore di aggravare la tutela per i reati commessi introducendosi nelle pertinenze della dimora privata; non sussistono profili di illegittimità costituzionale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
la norma incriminatrice prevede la condotta di chi si impossessi di una cosa mobile altrui mediante introduzione ... anche "nelle pertinenze" di esso
La Corte interpreta la locuzione "pertinenze" in senso estensivo, ritenendo che un cortile possa costituirne esempio e che la norma legittimamente preveda una maggior tutela/pena per i furti commessi introducendosi nelle pertinenze della privata dimora.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto semplice; i ricorrenti proponevano la riclassificazione del fatto sotto questa norma anziché sotto l'art. 624-bis.
art. 625 cod. pen.
Aggravanti previste per reati contro il patrimonio (citata in relazione ai capi B).
art. 648 cod. pen.
Ricettazione (menzionata tra i capi a carico degli imputati).
art. 495 e 497-bis cod. pen.
Reati relativi alla falsità documentale e all'uso di documenti falsi (capi D ed E), citati nell'impugnazione originaria.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); centrale per il motivo di inammissibilità: l'accordo tra parti limita la possibilità di contestare la qualificazione giuridica in sede di cassazione.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo a errore di diritto; la Corte ricorda che l'errore sulla qualificazione giuridica è sindacabile ma è limitato quando vi sia patteggiamento non incongruo.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per una presunta violazione di principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene infondata la doglianza nel contesto articolato.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito del dubbio di legittimità costituzionale; la Corte non rileva violazione.
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 5 del 19-1-2000, Rv. 215825; Sez. 6, n. 18385 del 19-2-2004, Rv. 228047; Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999, Rv. 213471; Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008, Rv. 239449
Tale giurisprudenza afferma che l'errore sulla qualificazione giuridica è rilevante in cassazione ma che il patteggiamento vincola le parti e limita i rilievi sulla qualificazione, salvo palese incongruenza.
Massime di principio
- Se il procedimento si conclude con l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), le parti difficilmente potranno impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica concordata, salvo che sussista una palese incongruenza tra fatto e reato contestato.
- La nozione di "pertinenze" di una dimora privata viene interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza e può comprendere aree come cortili, giardini o spazi esterni funzionalmente collegati all'abitazione.
- Un'interpretazione estensiva delle "pertinenze" ai fini dell'art. 624-bis non comporta automaticamente un vizio di costituzionalità: il legislatore può prevedere una tutela più intensa per i beni attinenti alla vita privata.
- Per evitare di perdere la possibilità di contestare la qualificazione, il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente le eccezioni sulla ricostruzione giuridica prima della chiusura dell'accordo di applicazione della pena.
- In sede di cassazione l'errore di diritto è sindacabile (art. 606 lett. b) c.p.p.), ma l'esito dipenderà anche dalla natura dell'accordo processuale e dall'eventuale palese incongruenza tra fatto e inquadramento normativo.
- Nel valutare se uno spazio sia "pertinenza" della privata dimora conta la sua destinazione d'uso e il rapporto funzionale con l'abitazione, non solo la contiguità fisica.
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