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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Rinnovo contratto di locazione - Omissione - Risoluzione del contratto - Contenzioso - Onere probatorio - Incombenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto valido l'avviso di accertamento perché il contribuente non ha assolto il proprio onere probatorio: non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il contratto si era risolto prima della scadenza né atti che comprovassero l'esistenza di contenzioso relativo al mancato pagamento dei canoni. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato (ricorso respinto).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a omissione del rinnovo del contratto di locazione. L'amministrazione ha ritenuto non provata la cessazione del rapporto locatizio e ha emesso accertamento; il contribuente ha contestato affermando che il contratto si era risolto anticipatamente o per morosità.

Norme richiamate

  • principio giurisprudenziale sull'onere della prova

    Il contribuente che impugna un avviso di accertamento per presunta omissione del rinnovo del contratto di locazione deve provare che il rapporto si è effettivamente risolto prima della scadenza o si è interrotto per morosità; ciò richiede la produzione di documenti che attestino l'esistenza di contenzioso (es. atti introduttivi, sentenze, intimazioni di sfratto, diffide, raccomandate). In mancanza di tale prova, l'accertamento è legittimo.

Massime di principio

  • Onere probatorio: in materia di accertamenti fiscali il contribuente deve provare i fatti rilevanti a suo favore; se contesta che un contratto di locazione sia cessato anticipatamente deve produrre idonea documentazione probatoria.
  • Documentazione utile: per dimostrare risoluzione anticipata o morosità produrre atti di contenzioso (atto di citazione, ricorso per decreto ingiuntivo, intimazione di sfratto per morosità, sentenze, diffide o raccomandate di messa in mora), comunicazioni registrate fra le parti e ricevute di pagamento o mancato pagamento.
  • Prova non orale: semplici dichiarazioni o allegazioni non sono sufficienti; servono documenti formali e, se esistenti, provvedimenti giudiziari che dimostrino la controversia o la risoluzione del contratto.
  • Tempestività dell'azione: avviare tempestivamente le azioni giudiziali o conservare le comunicazioni formali aumenta le probabilità di riuscita nell'eventuale impugnazione dell'accertamento fiscale.
  • Conseguenza dell'incompletezza probatoria: in assenza di prova della cessazione o del contenzioso relativo alla morosità, l'amministrazione può legittimamente presumere la continuazione o il rinnovo del rapporto e fondare l'accertamento su tale presunzione.
  • Consiglio pratico: conservare sempre copia di diffide, comunicazioni raccomandate, atti giudiziari e provvedimenti esecutivi relativi ai rapporti locativi; se si riceve un accertamento, produrre tutta la documentazione processuale che dimostri il contenzioso o la risoluzione anticipata.

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