Sentenza del 20/01/2021 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Rinnovo contratto di locazione - Omissione - Risoluzione del contratto - Contenzioso - Onere probatorio - Incombenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto valido l'avviso di accertamento perché il contribuente non ha assolto il proprio onere probatorio: non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il contratto si era risolto prima della scadenza né atti che comprovassero l'esistenza di contenzioso relativo al mancato pagamento dei canoni. Di conseguenza l'accertamento è stato confermato (ricorso respinto).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a omissione del rinnovo del contratto di locazione. L'amministrazione ha ritenuto non provata la cessazione del rapporto locatizio e ha emesso accertamento; il contribuente ha contestato affermando che il contratto si era risolto anticipatamente o per morosità.
Norme richiamate
principio giurisprudenziale sull'onere della prova
Il contribuente che impugna un avviso di accertamento per presunta omissione del rinnovo del contratto di locazione deve provare che il rapporto si è effettivamente risolto prima della scadenza o si è interrotto per morosità; ciò richiede la produzione di documenti che attestino l'esistenza di contenzioso (es. atti introduttivi, sentenze, intimazioni di sfratto, diffide, raccomandate). In mancanza di tale prova, l'accertamento è legittimo.
Massime di principio
- Onere probatorio: in materia di accertamenti fiscali il contribuente deve provare i fatti rilevanti a suo favore; se contesta che un contratto di locazione sia cessato anticipatamente deve produrre idonea documentazione probatoria.
- Documentazione utile: per dimostrare risoluzione anticipata o morosità produrre atti di contenzioso (atto di citazione, ricorso per decreto ingiuntivo, intimazione di sfratto per morosità, sentenze, diffide o raccomandate di messa in mora), comunicazioni registrate fra le parti e ricevute di pagamento o mancato pagamento.
- Prova non orale: semplici dichiarazioni o allegazioni non sono sufficienti; servono documenti formali e, se esistenti, provvedimenti giudiziari che dimostrino la controversia o la risoluzione del contratto.
- Tempestività dell'azione: avviare tempestivamente le azioni giudiziali o conservare le comunicazioni formali aumenta le probabilità di riuscita nell'eventuale impugnazione dell'accertamento fiscale.
- Conseguenza dell'incompletezza probatoria: in assenza di prova della cessazione o del contenzioso relativo alla morosità, l'amministrazione può legittimamente presumere la continuazione o il rinnovo del rapporto e fondare l'accertamento su tale presunzione.
- Consiglio pratico: conservare sempre copia di diffide, comunicazioni raccomandate, atti giudiziari e provvedimenti esecutivi relativi ai rapporti locativi; se si riceve un accertamento, produrre tutta la documentazione processuale che dimostri il contenzioso o la risoluzione anticipata.
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