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Sentenza

Sentenza n. 11700/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]". - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A.; - di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente; e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione;

Giustizia amministrativa202604330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di aggiudicazione e verbale di verifica delle richieste di secretazione, nella parte in cui è stata respinta la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica e ne è stata disposta la messa a disposizione degli altri concorrenti utilmente classificati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la decisione della Regione Lazio di non secretare la propria offerta tecnica relativa al lotto 7 e di renderla disponibile agli altri concorrenti classificati tra i primi cinque. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, motivazione perplessa e contraddittoria, violazione del giusto procedimento, dei principi di concorrenza e par condicio, sviamento e dell'art. 41 Cost. La ricorrente ha sostenuto di avere presentato una dichiarazione analitica a sostegno della secretazione e che le parti dell'offerta riguardassero il proprio know-how aziendale, la cui divulgazione avrebbe arrecato un indebito svantaggio competitivo. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale divulgazione dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i tre motivi per connessione. Ha ritenuto che la sottrazione all'accesso di parti dell'offerta costituisca un'eccezione da interpretare in modo rigoroso e restrittivo, poiché l'accessibilità degli atti di gara è funzionale ai principi di trasparenza e imparzialità. La richiesta di secretazione deve essere motivata e comprovata mediante la dimostrazione che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali secondo i requisiti dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale o elementi ordinari dell'offerta, quali manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center, senza individuare specifiche informazioni, il loro vantaggio competitivo concreto e attuale e le misure di protezione adottate. Poiché la dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta generica, ripetitiva e stereotipata, la stazione appaltante non era posta in condizione di individuare le sole parti effettivamente segrete e poteva disporre la messa a disposizione integrale dell'offerta. Il TAR ha escluso la rilevanza, nel caso concreto, del bilanciamento tra riservatezza e esigenze difensive del terzo, trattandosi dell'impugnazione del diniego di oscuramento e non di una domanda di accesso difensivo proposta da un concorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta poiché l'operato dell'Amministrazione è stato ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della Regione Lazio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La sottrazione all'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta è subordinata alla dichiarazione motivata della parte interessata e alla prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.

    La secretazione dell'offerta è un'eccezione alla regola dell'accessibilità e richiede una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a specifiche informazioni effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la messa a disposizione delle offerte e l'oscuramento delle parti coperte da segreti tecnici o commerciali; le relative eccezioni devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    Costituisce il parametro per verificare l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale ai fini dell'oscuramento dell'offerta.

  • art. 22 l. 241/1990

    L'accesso riguarda i documenti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; le limitazioni all'accesso sono eccezionali e tassative.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della domanda di accertamento del diritto alla riservatezza e all'oscuramento dell'offerta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato per la motivazione mediante riferimento ai principi giurisprudenziali applicabili.

  • art. 41 Cost.

    La censura fondata sulla libertà di iniziativa economica è stata ritenuta infondata in quanto la decisione di ostensione è stata considerata conforme alla disciplina sull'accesso e sulla tutela dei segreti commerciali.

Massime di principio

  • La secretazione totale o parziale dell'offerta tecnica in una gara pubblica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e deve essere interpretata restrittivamente; l'operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specificamente individuate.
  • Per dimostrare l'esistenza di un segreto tecnico o commerciale ai fini dell'oscuramento dell'offerta, l'operatore deve provare cumulativamente la segretezza oggettiva delle informazioni, il loro valore economico derivante dalla segretezza e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle, secondo l'art. 98 del d.lgs. 30/2005.
  • Il generico richiamo al know-how aziendale, alla specifica organizzazione dell'impresa o all'originalità dello schema tecnico dell'offerta non giustifica la secretazione; occorre indicare l'oggetto dell'informazione, la sua funzione e il vantaggio competitivo o tecnologico concreto e attuale che deriverebbe dalla divulgazione.
  • La stazione appaltante deve oscurare soltanto le informazioni effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale. Se la dichiarazione dell'operatore è generica e non consente di individuare parti specifiche riservate, è legittima la messa a disposizione integrale dell'offerta.
  • Nel giudizio avente a oggetto il diniego di oscuramento dell'offerta, non rileva automaticamente il diverso bilanciamento tra riservatezza e esigenze difensive del concorrente che chieda l'accesso ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 36/2023.
  • La successiva utilizzazione impropria delle informazioni acquisite dagli altri concorrenti può essere tutelata mediante gli strumenti civilistici appropriati, senza che ciò comporti, in assenza dei requisiti del segreto commerciale, l'automatica sottrazione dell'offerta all'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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