Cassazione Civile, Ordinanza n. 35095/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo una precedente opposizione avverso un precetto di rilascio di alcuni immobili, aveva dichiarato inammissibile l'appello nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato il primo motivo come opposizione agli atti esecutivi e aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Con i primi due motivi deducevano violazione degli artt. 112, 360, nn. 3, 4 e 5, 366, comma 1, n. 6, 615, 617, 82, 83, 91, 156 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciare sulla corretta opposizione all'esecuzione, non essendo stata proposta una mera opposizione agli atti esecutivi, e che il difetto di ius postulandi del difensore che aveva sottoscritto il precetto sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Con il terzo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato la sospensione dell'esecuzione e l'interesse di uno dei ricorrenti, quale detentore in forza di un contratto di appalto, rispetto al rilascio di un'area di terreno di proprietà di un terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la doglianza sul difetto di ius postulandi del difensore che aveva sottoscritto il precetto è correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; inoltre, anche a voler ritenere erronea la qualificazione o la decisione di primo grado, la sentenza del tribunale, avendo espressamente trattato il motivo come opposizione agli atti esecutivi, era impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e non con appello, sicché la Corte territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa rilevazione officiosa del difetto di ius postulandi, poiché la questione era stata dedotta come specifico motivo di opposizione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: i ricorrenti non avevano adeguatamente indicato e trascritto gli atti rilevanti, e la Corte d'appello aveva comunque correttamente escluso il loro interesse ad opporsi all'esecuzione relativa all'area di terreno di proprietà del terzo, perché l'ordine di rilascio non era stato loro intimato; inoltre, un detentore che operi come appaltatore non è titolare di un diritto di godimento sull'immobile tale da legittimarlo a opporsi all'esecuzione per rilascio promossa contro il proprietario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare l'asserita omessa pronuncia; la Corte rileva che la censura non è specificamente e correttamente formulata.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi solo in combinazione con gli altri articoli processuali, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 82 c.p.c.
richiamato per contestare il difetto di ius postulandi; la Corte afferma che la questione, se dedotta come motivo di opposizione, attiene all'opposizione agli atti esecutivi.
art. 83 c.p.c.
richiamato nei motivi relativi alla rappresentanza e al potere di difesa; la Corte non accoglie la censura.
art. 91 c.p.c.
richiamato nei motivi; la Corte non lo utilizza come base decisoria autonoma.
art. 156 c.p.c.
richiamato nei motivi; la Corte non vi fonda la decisione.
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale su cui sono stati articolati i motivi di ricorso per cassazione; la Corte reputa i primi due motivi infondati e il terzo inammissibile/infondata la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte rileva il mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.
art. 615 c.p.c.
l'opposizione all'esecuzione è il mezzo corretto solo se si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata; la Corte esclude che il solo difetto di ius postulandi del difensore del precetto vi rientri.
art. 617 c.p.c.
la denuncia del difetto di ius postulandi del legale che sottoscrive il precetto integra opposizione agli atti esecutivi, perché attiene alla regolarità dell'atto preesecutivo.
art. 111 Cost.
la decisione del tribunale, qualificata espressamente come resa su opposizione agli atti esecutivi, era impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, non con appello.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del difetto di ius postulandi del difensore che ha sottoscritto un atto di precetto integra, di regola, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., perché riguarda la regolarità dell'atto preesecutivo e non il diritto sostanziale del creditore a procedere in executivis.
- Quando il giudice di primo grado qualifica espressamente una domanda come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione contro la relativa decisione si individua secondo il principio dell'apparenza: se la sentenza è effettivamente resa su opposizione ex art. 617 c.p.c., l'appello è inammissibile e l'impugnazione va proposta, nei limiti di legge, con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo puntuale e completo il contenuto degli atti processuali rilevanti, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L'opposizione all'esecuzione per rilascio presuppone un interesse e una legittimazione attuali in capo a chi la propone: il mero detentore privo di un diritto di godimento sul bene non è legittimato a opporsi all'esecuzione promossa contro il proprietario.
- Il soggetto che detenga un immobile in forza di un contratto di appalto non acquista, per ciò solo, un diritto di godimento opponibile nell'esecuzione per rilascio; l'esecuzione che incide sul proprietario può al più riflettersi sul rapporto di appalto, ma non attribuisce all'appaltatore interesse ad opporsi come terzo pregiudicato.
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